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A. I FRATI
EGUAGLIANZA DEI FRATI ED EGUAGLIANZA DI OPPORTUNITÀ
20 Tutti i frati sono eguali, e, pertanto, a tutti si dia eguale opportunità di sviluppare i propri doni e carismi, nella condizione di ciascuno, al servizio degli altri, tanto dentro quanto fuori della fraternità.
MEZZI PER FAVORIRE L'EGUAGLIANZA
21 Per favorire l'eguaglianza dei frati, fra gli altri, si propongono i seguenti mezzi:
a) avere un noviziato comune, senza distinzione alcuna tra i chierici e non chierici;
b) dare per tutto il tempo della iniziazione il primo luogo alla formazione religiosa e francescana con un eguale criterio per i chierici e non chierici;
c) celebrare la liturgia delle ore e quella eucaristica in lingua volgare con la partecipazione attiva di tutti, e rinnovata non solo secondo la lettera ma soprattutto secondo lo spirito del Concilio Vaticano II;
d) dare a tutti una formazione adeguata, secondo i diversi compiti da esercitarsi, giusta le proprie attitudini, dentro l'Ordine e per lo svolgimento dei lavori apostolici;
e) attuare la soppressione dei titoli, privilegi ed esenzioni supposta dalle costituzioni;
f) realizzare la partecipazione di tutti i frati ai servizi domestici, salvo un più urgente lavoro;
g) scambiarsi i beni materiali sia nell'ambito locale e provinciale che nell'ambito interprovinciale e di tutto l'Ordine, salvi i criteri di una sana amministrazione.
ISTANZA ALLA SANTA SEDE CIRCA I FRATI NON CHIERICI
22. Il Consiglio Plenario dell'Ordine chiede ai superiori generali che, salva la norma della discrezione e della opportunità, di nuovo facciano istanza alla Santa Sede, per ottenere che i frati non chierici possano prestare il loro servizio in tutti gli uffici dell'Ordine.
23 Il Consiglio Plenario dell'Ordine ritiene che la risposta negativa della S. C. per i Religiosi, al n. 102,6 delle costituzioni, non ostacola che i superiori maggiori, per mezzo del definitorio generale, dirigano domanda alla Santa Sede, affinché, in casi particolari, qualche fratello non chierico ed eminentemente adatto, possa esser chiamato all'ufficio di superiore, quando il bene della fraternità lo richiede.
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