CONSIGLI PLENARI DELL'ORDINE - III° Capitolo
  LA FRATERNITA' TESTIMONIANZA DI POVERTA' NELL'USO DEI BENI
 
 
COOPERAZIONE FRATERNA
56 Il nostro spirito di fraternità dev'essere dimostrato o comprovato anche mediante la cooperazione economica fra le comunità della stessa provincia e fra le province stesse (con oblazioni o mutui, senza o con modico interesse). I beni della provincia e delle singole fraternità vengano destinati equa mente per le necessità della provincia, viceprovincia e missione.

LAICI COME AMMINISTRATORI
57 Nell'amministrazione dei beni dell'Ordine ci si avvalga, dov'e possibile, dell'aiuto di laici esperti per una migliore utilizzazione dei medesimi beni e perché i frati siano formati ad una più razionale amministrazione dei beni dell'Ordine.

I SANTUARI E LA RICERCA DEL DENARO
58 Circa i santuari affidatici, si verifichi la reale necessità della nostra presenza; che se detta necessità non esiste, vengano lasciati. In avvenire i santuari non siano da noi costruiti ne accettati se offerti da altri, poiché essi tengono occupati troppi religiosi che potrebbero, invece, prestare il loro servizio specie per le missioni e i poveri. Si eviti la ricerca del danaro non conforme al nostro spirito di povertà e il nostro apostolato sia inserito nella pianificazione pastorale della chiesa locale.

SPESE INGIUSTIFICATE ED EDUCAZIONE DEL POPOLO
59 Sia evitata nell'Ordine una ingiustificabile erogazione di denaro per erigere monumenti o costruire opere monumentali, oppure per restaurare conventi solo perché storici. Dobbiamo sforzarci di educare anche il popolo alla comprensione di idee ed esigenze della giustizia sociale e della povertà. 60 Compete alla fraternità locale mediante il proprio capitolo, in forza delle costituzioni e secondo le disposizioni del capitolo provinciale sull'uso dei beni, risolutamente correggere gli abusi contro la povertà comune o personale, ad esempio nelle ricreazioni, nell'accumulazione delle vesti e doni personali, nei viaggi, nell'uso delle automobili, ecc. ..

ERETTO USO DEL DENARO
61 I superiori maggiori procurino di indurre il capitolo locale delle fraternità ad assumersi la responsabilità circa le seguenti questioni:
a) decidere dei propri proventi per le ordinarie necessità della fraternità;
b) determinare la porzione di denaro da trasmettersi per le necessità della provincia, delle missioni, degli infermi, della istruzione e qualificazione dei frati;
c) destinare parte dei proventi - ossia determinare una percentuale dei proventi della fraternità a beneficio dei poveri, oppure assumere qualche lavoro per i poveri stessi.
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