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La ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi fra la Santa Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929, si arricchisce quest’anno di una ulteriore celebrazione: la conclusione dell’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, con il quale furono apportate modificazioni ad uno dei protocolli costituenti quei Patti: il Concordato.

Frutto di un lungo e meditato impegno di entrambe le Parti, la revisione concordataria volle rispondere alla esigenza di un aggiornamento delle disposizioni riguardanti la condizione e la vita della Chiesa che è in Italia, tenuto conto delle trasformazioni politiche e sociali intervenute nel Paese. Obbiettivo condiviso fu di armonizzare le norme concordatarie sia con i principi contenuti nella Costituzione italiana, sia con le deliberazioni del Concilio Vaticano II e le disposizioni del nuovo Codice di diritto canonico. Da quel lavoro di aggiornamento scaturì un testo che, per struttura e contenuti, divenne paradigma di riferimento per le successive convenzioni della Santa Sede con Stati democratici, intercorse nella lunga stagione di accordi concordatari che segnò il pontificato di Giovanni Paolo II.

Il fulcro dell’Accordo di Villa Madama è rinvenibile nei primi due articoli, che riflettono la singolare concordia riscontrabile tra quanto dichiarato dal Vaticano II nel paragrafo 76 della costituzione pastorale Gaudium et spes, sulle relazioni tra la Chiesa e la comunità politica, e l’articolo 7 della Costituzione italiana, che disciplina i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

In particolare l’articolo 1 dell’Accordo riprende il principio che «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani», sottolineando la volontà delle due Parti contraenti di impegnarsi «al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti». La disposizione è completata da quanto previsto nel successivo articolo 2, nel cui primo comma è detto che «La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica».

Dunque alla riaffermazione della distinzione tra i due ordini, segue una ricognizione dell’ordine proprio della Chiesa: ordine che è enunciato dalla Costituzione italiana ma, ovviamente, non individuato nei suoi contenuti. La disposizione concordataria si rivela di estrema importanza perché, evitando conflitti di competenze, entra ad indicare concretamente ciò che è proprio della Chiesa. Ma è una disposizione importante anche dal punto di vista di principio, nella misura in cui ripudia le logiche antiche, di sapore giurisdizionalistico, per cui allo Stato sarebbe riservata la «competenza delle competenze» nel definire quanto appartiene all’ordine ecclesiastico. Coerentemente con la riconosciuta, reciproca indipendenza e sovranità della Chiesa e dello Stato, l’articolo 2 dell’Accordo indica non unilateralmente ma per via negoziale, tra le due Parti, quanto rientra nell’ordine proprio della Chiesa.

Di grande rilievo poi, sul piano valoriale ma anche su quello pratico, l’impegno «alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese», con cui si chiude il ricordato articolo 1.

Si tratta di una previsione salutata con grande favore all’indomani della firma dell’Accordo, di cui fu immediatamente colta la rispondenza alla direttiva espressa nel testo conciliare, ma al tempo stesso sottesa al testo costituzionale, che vuole un concorrere di Chiesa e Stato, senza confusione di competenze e di ruoli, al fine di rendere il più efficace possibile il pur diverso servizio all’uomo che l’una e l’altro sono chiamati ad assicurare. In effetti quella previsione, che rischiava di apparire come una formula bella ma priva di contenuto sostanziale, nel corso dei trent’anni che ormai separano dal 1984 ha potuto manifestare la propria fecondità ed una peculiare forza espansiva.

Per quanto riguarda la Chiesa, essa è stata prossima al popolo italiano, ne ha condiviso gioie e speranze, ha partecipato ai momenti di lutto e di dolore, ha continuato ad alimentare il tessuto sociale di quei valori etici di cui ogni democrazia ha bisogno. La collaborazione dell’istituzione ecclesiastica si è dispiegata nei settori della solidarietà, della cultura, della formazione; nel campo di bisogni nuovi come quelli, talora drammatici, posti dal consistente fenomeno immigratorio, ovvero nel campo di esigenze antiche, quali ad esempio la conservazione dell’immenso patrimonio culturale d’interesse religioso disseminato in tutta Italia.

Ma la collaborazione posta come direttiva di valore all’intero Accordo ha singolarmente favorito al contempo i cattolici italiani, come singoli e nella molteplicità delle loro formazioni, nello svolgimento di un rilevante impegno di animazione delle realtà temporali. Anche così essi hanno risposto ai doveri di solidarietà e di concorso al progresso materiale o spirituale della società, che la Carta costituzionale italiana pone in capo ad ogni consociato.

In conclusione si può osservare che la concordia tra la Chiesa e lo Stato, ritrovata nel 1929, confermata per parte italiana nella Costituzione del 1948, reciprocamente rinnovata nel 1984, ha esplicitato nel tempo tutte le sue potenzialità, favorendo così la crescita delle persone ed il bene comune. L’Osservatore Romano

 

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