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AIUTO DA PARTE DEI LAICI
35 Si ricorra ai servizi di laici esperti, sia per quanto concerne l'amministrazione economica sia per la nostra inserzione sociale, affinche possiamo istituire una più profonda riflessione sulla nostra povertà, minorita e apostolato, ed assumere con maggior sicurezza orientamenti pratici e più efficaci.
FRATERNITÀ DI TESTIMONIANZA
36 Ad ogni circoscrizione dell'Ordine si raccomanda vivamente, tutto ben considerato nel Signore, la fondazione di almeno una fraternità di testimonianza secondo le costituzioni, fraternità che nelle odierne circostanze appare tanto conforme al nostro spirito e alle esigenze del mondo da evangelizzare.
E LORO CONDIZIONI
37 Affinché si renda possibile la creazione di fraternità nuove, oltre una previa informazione e sensibilizzazione dei frati della provincia:
a) in ciascuna circoscrizione, se e necessario, si lasci almeno qualche casa od opera apostolica, particolarmente collegi o istituti simili, tenuti in favore dei ricchi;
b) al frate che desidera di andare presso tale fraternità si lasci libertà di realizzare il suo proposito, anche se deve abbandonare un ufficio esercitato in provincia, salvo il bene comune e supposte in lui le doti necessarie.
38 In tali fraternità non vengano ammessi se non frati che siano idonei alla vita fraterna, religiosi de diti all'orazione, maturi di spirito, competenti nel proprio lavoro e, in modo speciale, nell'annunzio della parola di Dio. Inoltre il responsabile di tale fraternità sia dotato dei doni di un vero animatore.
FRATERNITÀ CONTEMPLATIVE
39 Supposto che secondo le costituzioni i frati debbano unire sempre orazione e lavoro, e che possano accedere alla casa di ritiro, costituita secondo la mente del n. 42 delle costituzioni, il Consiglio Plenario dell'Ordine inoltre raccomanda caldamente che si abbiano fraternità contemplative, do ve i frati possano esclusivamente nutrire l'intimità con Dio, per il tempo che nel Signore ad essi sembrerà necessario.
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