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1. In forza della nostra professione, siamo tenuti ad osservare con semplicità e fede cattolica la Regola di san Francesco, confermata da Papa Onorio.
2. La sua interpretazione autentica è riservata alla Santa Sede, la quale dichiara abrogate, quanto al loro valore precettivo, le dichiarazioni pontificie anteriori della Regola, ad eccezione di quelle che sono contenute nel diritto universale vigente e in queste Costituzioni.
3. Inoltre la Santa Sede riconosce ai Capitoli generali la facoltà di adattare opportunamente la Regola alle nuove situazioni, purché tali adattamenti ottengano il valore di legge mediante la sua approvazione.
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1. L'interpretazione autentica delle Costituzioni è riservata alla Santa Sede. È compito del Capitolo generale, con il consenso dei due terzi dei vocali, integrare le Costituzioni, cambiarle, derogarvi o abrogarle, secondo le esigenze dei tempi, per favorire una certa continuità nel rinnovamento adeguato, salva tuttavia l'approvazione della Santa Sede.
2. Fuori del Capitolo generale spetta al ministro generale con il consenso del definitorio sciogliere i dubbi e colmare le lacune, che potrebbero esserci nel nostro diritto particolare. Tali soluzioni, comunque, hanno valore fino al prossimo Capitolo.
3. I superiori, in casi particolari, possono dispensare temporaneamente i propri sudditi e gli ospiti dalle disposizioni disciplinari delle Costituzioni, ogni volta che lo giudichino utile al loro bene spirituale.
4. La dispensa temporanea per tutta una provincia è riservata al ministro generale, quella per tutta una fraternità locale al proprio superiore maggiore.
5. Per applicare adeguatamente le Costituzioni alle condizioni delle province e delle regioni, i Capitoli provinciali o le Conferenze dei superiori maggiori, possono stabilire statuti particolari, che dovranno essere approvati dal ministro generale con il consenso del definitorio.
6. Tutte le questioni di diritto contenzioso sia tra i religiosi che tra le case o tra le circoscrizioni dell'Ordine vengono risolte a norma del nostro “Modus procedendi ”.
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1. Il nostro Ordine è retto dal diritto universale della Chiesa, dalla Regola e dalle Costituzioni. Solo il presente testo delle Costituzioni ha valore giuridico in tutto l'Ordine.
2. Dal momento che non è possibile stabilire leggi e statuti per tutti i casi particolari, in ogni nostra azione teniamo davanti agli occhi il santo Vangelo, la Regola promessa a Dio, le sane tradizioni e gli esempi dei santi.
3. I superiori precedano i frati nella vita fraterna e nell'osservare le Costituzioni e con l'audacia della carità li spingano ad osservarle.
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