COSTITUZIONE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI - Capitolo XI°
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  LA VITA APOSTOLICA DEI FRATI
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1. Il Figlio di Dio è stato mandato dal Padre nel mondo affinché, assunta la condizione umana, portasse il lieto annunzio ai poveri, guarisse i pentiti di cuore, annunziasse la liberazione ai prigionieri e restituisse la vista ai ciechi.
2. Cristo ha stabilito che questa missione continuasse nella Chiesa con la potenza dello Spirito Santo.
3. Lo stesso Spirito ha suscitato san Francesco e la sua Fraternità apostolica affinché, di fronte alle più urgenti necessità del suo tempo, con tutte le forze venisse in aiuto dell’azione missionaria della Chiesa, soprattutto per quelli che avevano maggiore bisogno del messaggio evangelico.
4. Perciò la nostra Fraternità, obbedendo allo Spirito del Signore e alla sua santa operazione, adempie nella Chiesa il dovere di servizio verso tutti gli uomini, annunziando loro il Vangelo con l’opera e con la parola.

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1. Nell’attività apostolica conserviamo le note caratteristiche del nostro carisma, adattandole al variare dei tempi e delle situazioni.
2. Il primo apostolato del frate minore è: vivere nel mondo la vita evangelica in verità, semplicità e letizia.
3. Abbiamo per tutti gli uomini stima e disponibilità al dialogo.
4. Anche se, sull’esempio di Cristo e di san Francesco, preferiamo evangelizzare i poveri, non dobbiamo esitare di annunziare il messaggio di conversione alla giustizia e all’impegno di conservare la pace anche agli uomini che detengono il potere o che reggono le sorti dei popoli.
5. Impegniamoci volentieri in qualunque opera di ministero e attività apostolica, purché corrispondano alla nostra forma di vita e rispondano alle necessità della Chiesa. Consapevoli di essere minori, assumiamo con generosità quei ministeri che sono ritenuti più difficili.
6. La fraternità, sia provinciale che locale, promuova e coordini le varie iniziative apostoliche come espressione di tutta la fraternità.
7. I frati, come discepoli di Cristo e figli di san Francesco, si ricordino che nella vita apostolica si richiede un animo preparato ad accogliere la croce e la persecuzione, fino al martirio, per la fede e la salvezza del prossimo.

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1. I frati esercitino qualunque genere di apostolato, anche di iniziativa privata, con animo pronto sotto l’obbedienza dell’autorità competente.
2. Salvo il diritto del Sommo Pontefice di disporre del servizio dell’Ordine per il bene della Chiesa universale, l’esercizio di qualunque attività apostolica è sottoposto all’autorità del Vescovo diocesano, dal quale i frati ricevono le facoltà necessarie, dopo che sono stati approvati dai loro ministri. I ministri poi nei limiti del possibile e nel rispetto del nostro carisma, collaborino volentieri, quando dai Vescovi vengono invitati al servizio del popolo di Dio e alla salvezza degli uomini.
3. È compito del Capitolo provinciale adattare l’attività apostolica alle esigenze dei tempi, rispettando la nostra identità francescano-cappuccina. Spetta poi al ministro provinciale col consenso del definitorio coordinare le energie apostoliche nella provincia.
4. Il superiore della fraternità, dopo aver consultato il Capitolo locale nei casi di maggiore importanza, distribuisca gli impegni, tenendo conto delle necessità della Chiesa e delle condizioni dei singoli frati, in piena concordanza con l’organizzazione pastorale stabilita dalla gerarchia ecclesiastica.
5. I frati collaborino volentieri con le opere e le iniziative degli altri istituti religiosi della Chiesa.

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