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1.
Il Figlio di Dio è stato mandato dal Padre nel mondo
affinché, assunta la condizione umana, portasse il
lieto annunzio ai poveri, guarisse i pentiti di cuore, annunziasse
la liberazione ai prigionieri e restituisse la vista ai ciechi.
2. Cristo ha stabilito che questa
missione continuasse nella Chiesa con la potenza dello Spirito
Santo.
3. Lo stesso Spirito ha suscitato
san Francesco e la sua Fraternità apostolica affinché,
di fronte alle più urgenti necessità del suo
tempo, con tutte le forze venisse in aiuto dell’azione
missionaria della Chiesa, soprattutto per quelli che avevano
maggiore bisogno del messaggio evangelico.
4. Perciò la nostra Fraternità,
obbedendo allo Spirito del Signore e alla sua santa operazione,
adempie nella Chiesa il dovere di servizio verso tutti gli
uomini, annunziando loro il Vangelo con l’opera e con
la parola.
145
1.
Nell’attività apostolica conserviamo le note
caratteristiche del nostro carisma, adattandole al variare
dei tempi e delle situazioni.
2.
Il primo apostolato del frate minore è: vivere nel
mondo la vita evangelica in verità, semplicità
e letizia.
3.
Abbiamo per tutti gli uomini stima e disponibilità
al dialogo.
4.
Anche se, sull’esempio di Cristo e di san Francesco,
preferiamo evangelizzare i poveri, non dobbiamo esitare di
annunziare il messaggio di conversione alla giustizia e all’impegno
di conservare la pace anche agli uomini che detengono il potere
o che reggono le sorti dei popoli.
5.
Impegniamoci volentieri in qualunque opera di ministero e
attività apostolica, purché corrispondano alla
nostra forma di vita e rispondano alle necessità della
Chiesa. Consapevoli di essere minori, assumiamo con generosità
quei ministeri che sono ritenuti più difficili.
6.
La fraternità, sia provinciale che locale, promuova
e coordini le varie iniziative apostoliche come espressione
di tutta la fraternità.
7. I
frati, come discepoli di Cristo e figli di san Francesco,
si ricordino che nella vita apostolica si richiede un animo
preparato ad accogliere la croce e la persecuzione, fino al
martirio, per la fede e la salvezza del prossimo.
146
1.
I frati esercitino qualunque genere di apostolato, anche di
iniziativa privata, con animo pronto sotto l’obbedienza
dell’autorità competente.
2. Salvo
il diritto del Sommo Pontefice di disporre del servizio dell’Ordine
per il bene della Chiesa universale, l’esercizio di
qualunque attività apostolica è sottoposto all’autorità
del Vescovo diocesano, dal quale i frati ricevono le facoltà
necessarie, dopo che sono stati approvati dai loro ministri.
I ministri poi nei limiti del possibile e nel rispetto del
nostro carisma, collaborino volentieri, quando dai Vescovi
vengono invitati al servizio del popolo di Dio e alla salvezza
degli uomini.
3. È
compito del Capitolo provinciale adattare l’attività
apostolica alle esigenze dei tempi, rispettando la nostra
identità francescano-cappuccina. Spetta poi al ministro
provinciale col consenso del definitorio coordinare le energie
apostoliche nella provincia.
4.
Il superiore della fraternità, dopo aver consultato
il Capitolo locale nei casi di maggiore importanza, distribuisca
gli impegni, tenendo conto delle necessità della Chiesa
e delle condizioni dei singoli frati, in piena concordanza
con l’organizzazione pastorale stabilita dalla gerarchia
ecclesiastica.
5.
I frati collaborino volentieri con le opere e le iniziative
degli altri istituti religiosi della Chiesa.
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