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1. San Francesco, preoccupato della purezza della nostra vita,prevedendo che la sua Fraternità sarebbe cresciuta in una grande moltitudine, temeva allo stesso tempo che crescesse il numero dei frati inetti.
2. Perciò, coloro che vogliono abbracciare la nostra vita siano accuratamente esaminati e scelti, perché la Fraternità , più che di numero, deve crescere di giorno in giorno nella virtù, nella perfezione della carità e nello spirito.
3. I ministri provinciali s'informino con cura se gli aspiranti alla nostra vita abbiano le qualità richieste dal diritto comune e dal nostro particolare per la loro valida e lecita ammissione. In particolare si osservi quanto segue:
a) gli aspiranti, per la loro indole, devono essere idonei a vivere la nostra vita evangelica in comunione fraterna;
b) sia accertato che essi godono della salute fisica e psichica necessaria per vivere il nostro genere di vita;
c) bisogna che con la loro vita gli aspiranti mostrino di credere fermamente ciò che crede e tiene per certo la santa madre Chiesa e abbiano un modo di sentire cattolico;
d) risulti che essi godono di buona reputazione, specialmente presso le persone che meglio li conoscono;
e) abbiano la maturità richiesta e una volontà generosa e sia accertato che essi vengono all'Ordine solo per mettersi sinceramente al servizio di Dio e della salvezza degli uomini, seguendo la Regola e forma di vita di san Francesco e le nostre Costituzioni;
f) abbiano l'istruzione richiesta nella rispettiva regione e diano speranza che potranno fruttuosamente esercitare i loro uffici;
g) specialmente se si tratta di aspiranti in età adulta e di quelli che hanno avuto già una qualche esperienza di vita religiosa, si prendano tutte le informazioni utili circa la loro vita precedente;
h) trattandosi poi di accogliere dei chierici diocesani o persone provenienti da altro istituto di vita consacrata, da una società di vita apostolica o da un seminario, oppure della riammissione di un nostro candidato, si osservino le prescrizioni del diritto comune.
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1. Cristo, nostro sapientissimo maestro, al giovane che gli aveva manifestato il desiderio di voler raggiungere la vita eterna rispose che,se voleva essere perfetto, cominciasse con il vendere tutti i suoi beni e distribuirli ai poveri.
2. Francesco, a sua imitazione, non solo lo insegnò e lo mise in pratica in se stesso e negli altri che accoglieva, ma anche nella Regola ordinò che fosse osservato.
3. Perciò i ministri provinciali facciano conoscere e spieghino quelle parole del santo Vangelo agli aspiranti che vengono al nostro Ordine spinti da un amore profondo a Cristo, affinché a suo tempo, prima della professione perpetua, essi facciano la rinunzia ai loro beni materiali, preferibilmente a favore dei poveri.
4. Gli aspiranti si preparino spiritualmente alla futura rinunzia dei beni e si dispongano al servizio di tutti gli uomini, specialmente dei poveri.
5. I frati poi, come vuole la Regola , evitino di ingerirsi in qualsiasi modo in questi affari.
6. Gli aspiranti, inoltre, siano disposti a mettere a disposizione di tutta la fraternità le risorse di intelligenza e di volontà e anche i doni di natura e di grazia per svolgere gli incarichi che riceveranno a servizio del popolo di Dio.
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1. Ammettere al postulato, al noviziato e alla professione, oltreché al ministro generale, in ciascuna provincia compete al ministro provinciale, che può delegare questa facoltà al vicario provinciale, al viceprovinciale e al superiore regolare.
2. Questi superiori, prima di ammettere gli aspiranti al noviziato, consultino il proprio Consiglio oppure tre o quattro frati nominati dallo stesso Consiglio; invece per poterli ammettere alla prima professione e a quella perpetua hanno bisogno del consenso del loro Consiglio.
3. Se il caso lo richiede, si consultino anche coloro che hanno una particolare competenza in materia.
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1. Spetta al maestro dei novizi compiere l'atto o il rito di ricevere i novizi, a meno che il ministro provinciale disponga diversamente; con tale atto ha inizio il noviziato.
2. È invece il ministro provinciale che riceve in nome della Chiesa i voti dei profitenti; può tuttavia delegare questa facoltà ad un altro frate dell'Ordine.
3. Nel ricevere al noviziato e nell'emettere la professione si osservino le norme liturgiche.
4. La professione religiosa ordinariamente si emetta durante la celebrazione eucaristica, servendosi della formula seguente, approvata dalla Santa Sede per le famiglie francescane: “A lode e gloria della SS.ma Trinità. Io, fr. N.N., poiché il Signore mi ha ispirato di seguire più da vicino il Vangelo e le orme di nostro Signore Gesù Cristo, davanti ai fratelli qui presenti, nelle tue mani, fr. N.N., con fede salda e volontà decisa: faccio voto a Dio Padre santo e onnipotente di vivere per tutto il tempo della mia vita (o: per...ann...) in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità e insieme professo la vita e la Regola dei Frati Minori confermata da Papa Onorio promettendo di osservarla fedelmente secondo le Costituzioni dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa Fraternità perché, con l'efficace azione dello Spirito Santo, guidato dall'esempio di Maria Immacolata, per l'intercessione del nostro Padre Francesco e di tutti i santi, sostenuto dal vostro fraterno aiuto, possa tendere costantemente alla perfetta carità nel servizio di Dio, della Chiesa e degli uomini ” .
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1. La natura e il fine dei tre consigli evangelici, ai quali ci si impegna con voto nella professione, è di unirci a Cristo con il cuore reso libero dalla grazia, in una vita casta, povera e obbediente per il Regno dei cieli, sulle orme di san Francesco.
2. Il consiglio evangelico della castità per il Regno dei cieli, quale segno del mondo futuro e fonte di più abbondante fecondità in un cuore indiviso, comporta l'obbligo della perfetta continenza nel celibato.
3. Il consiglio evangelico della povertà a imitazione di Cristo, il quale da ricco che era si fece povero, oltre a una vita povera nelle cose e nello spirito, comporta la dipendenza dai superiori e la limitazione nell'usare e nel disporre dei beni; inoltre, richiede che prima della professione perpetua si faccia la rinunzia volontaria alla capacità di acquistare e possedere; e ciò, per quanto possibile, in una forma che sia valida anche secondo il diritto civile.
4. Il consiglio evangelico dell'obbedienza, professato in spirito di fede e di amore per seguire Cristo obbediente fino alla morte, comporta l'obbligo di sottomettere la volontà ai legittimi superiori per amore di Dio “in tutte le cose che non vanno contro la coscienza e contro la Regola ”, quando essi comandano secondo le nostre Costituzioni.
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