COSTITUZIONE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI - Capitolo VII°
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  LA VITA DI PENITENZA DEI FRATI
 

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1. Per vivere una vita veramente evangelica, ricordandoci della Passione di Gesù, sull'esempio di san Francesco e dei nostri frati santi,la nostra vita sia semplice e parca, come si conviene ai poveri. Pratichiamo la mortificazione anche volontaria moderandoci volentieri nel mangiare e nel bere, negli spettacoli e negli altri divertimenti.
2. Ma i superiori, dovendo procurare il necessario, soprattutto per gli infermi, abbiano presente il comando della carità e l'esempio di san Francesco.

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1. Con intimo dolore dei peccati nostri e di quelli degli altri e desiderando camminare in novità di vita, pratichiamo le opere di penitenza, ovviamente tenendo conto della mentalità dei luoghi e dei tempi.
2. In particolare si raccomanda la correzione fraterna che Gesù ha insegnato, il dialogo fraterno alla luce del Vangelo sul nostro modo di vivere e le altre forme evangeliche di penitenza, soprattutto fatte in comune.
3. Riguardo a queste e ad altre forme comunitarie di penitenza, i Capitoli provinciali stabiliscano le norme opportune, secondo le circostanze delle regioni.

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1. Nel sacramento della penitenza o riconciliazione vengono purificati e guariti non soltanto i singoli frati, ma anche tutta la fraternità per rinnovare l'unione con il Salvatore e la riconciliazione con la Chiesa.
2. Con questo sacramento, inoltre, sperimentiamo i benefici della morte e della risurrezione di Cristo, e partecipiamo più intimamente all'Eucaristia e al mistero della Chiesa.
3. Purificati e rinnovati dai sacramenti della Chiesa, viviamo sempre meglio la nostra vita francescano-cappuccina.
4. Dobbiamo perciò avere grandissima stima della confessione frequente dei nostri peccati, dell'esame di coscienza quotidiano e della direzione spirituale. Si raccomanda anche la celebrazione della penitenza comunitaria.

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1. La facoltà di ricevere la confessione sacramentale dei frati viene concessa, oltre che dall'Ordinario del luogo, dal superiore maggiore e, per casi singoli e ad modum actus, dal superiore locale.
2. Qualunque sacerdote dell'Ordine, approvato dal proprio superiore maggiore, può ricevere la confessione dei frati in qualunque parte del mondo.
3. I frati possono confessarsi liberamente da qualunque sacerdote approvato da qualunque Ordinario.
4. I confessori abbiano presente l'esortazione di san Francesco di non adirarsi e di non turbarsi per il peccato di alcuno, ma di trattare il penitente con ogni bontà nel Signore.

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1. Amandoci vicendevolmente con la stessa carità con cui Cristo ci ha amati, se un frate è in difficoltà, non lo sfuggiamo, ma aiutiamolo con sollecitudine. Se sarà caduto in peccato, non diventiamo suoi giudici, ma custodi, tutelandone il buon nome e amiamolo di più, ricordandoci che noi cadremmo in situazioni peggiori, se il Signore nella sua bontà non ci proteggesse.
2. I superiori poi si sentano paternamente vicini con misericordia ai frati che peccano o che sono in pericolo, per offrire loro gli aiuti opportuni ed efficaci secondo Dio.
3. Non ricorrano a pene specialmente canoniche se non costretti da necessità evidente; allora lo facciano con grande prudenza e carità, pur rispettando le norme del diritto universale.
4. Ricordino sempre le parole di san Francesco nella lettera ad un ministro: “Da questo voglio conoscere che ami il Signore e me, servo suo e tuo, se ti comporterai così: cioè che non esista al mondo un fratello, il quale abbia peccato quanto è possibile peccare, eppure, dopo che avrà visto i tuoi occhi, se chiede perdono, mai se ne torni senza il tuo perdono. E se non ti chiedesse perdono, domanda tu a lui se vuole essere perdonato. E se mille volte, in seguito, peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo più di me, al fine di trarlo al Signore ”.

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