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1. La formazione iniziale alla nostra vita richiede le necessarie esperienze e conoscenze, mediante le quali gli aspiranti, guidati dai formatori, si avviano progressivamente alla vita francescana evangelica.
2. Nel tempo della iniziazione la formazione degli aspiranti, componendo in modo armonico l'elemento umano e quello spirituale, sia veramente solida, integrale e adattata alle esigenze dei luoghi e dei tempi.
3. Si adottino mezzi appropriati per una educazione attiva, anzitutto l'esercizio di attività e compiti mediante i quali gli aspiranti siano gradualmente portati all'acquisto del dominio di sé e della maturità psichica e affettiva.
4. Nel rispetto del temperamento personale e dei doni di grazia di ciascuno, essi vengano iniziati a una vita spirituale nutrita dalla lettura della parola di Dio, dall'attiva partecipazione alla liturgia, dalla riflessione e dalla preghiera personale, in modo che siano sempre più attratti verso Cristo, che è via, verità e vita.
5. Nella formazione iniziale i frati acquistino una seria conoscenza e pratica dello spirito francescano cappuccino con lo studio della vita di san Francesco e del suo pensiero sull'osservanza della Regola, della storia e delle genuine tradizioni del nostro Ordine, e soprattutto con l'assimilazione interiore e pratica della vita alla quale sono stati chiamati.
6. Coltivino in modo particolare la vita fraterna sia nella comunità sia con le altre persone, alle cui necessità vadano incontro con sollecitudine, per imparare così a vivere sempre più perfettamente la solidarietà attiva con la Chiesa.
7. La formazione iniziale speciale dei frati sia programmata a seconda dei diversi uffici che dovranno esercitare e secondo le circostanze e gli statuti particolari delle circoscrizioni.
8. Tutte le tappe della iniziazione devono essere trascorse in fraternità particolarmente idonee a vivere la nostra vita e a curarne la formazione, costituite a questo scopo dal ministro provinciale con il consenso del definitorio. Tuttavia il ministro provinciale, con il consenso del definitorio, ha facoltà di permettere che il periodo del postulato sia trascorso al di fuori delle nostre fraternità.
9. L'erezione, il trasferimento e la soppressione della casa del noviziato spetta al ministro generale con il consenso del suo definitorio mediante decreto scritto. In casi particolari e in via eccezionale la medesima autorità può concedere che un aspirante faccia il noviziato in un'altra casa dell'Ordine, sotto la guida di un religioso idoneo, che faccia le veci del maestro dei novizi.
10. Il superiore maggiore può permettere che il gruppo dei novizi dimori per determinati periodi di tempo in un'altra casa dell'Ordine da lui designata.
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1. Ogni fratello, dato da Dio alla fraternità, le porta gioia e insieme è per noi stimolo a rinnovarci nello spirito della nostra vocazione.
2. L'azione formativa iniziale è compito di tutta la fraternità, dal momento che gli aspiranti sono parte di essa.
3. Tuttavia il ministro provinciale, con il consenso del definitorio, nel modo e nei limiti che lui stesso dovrà stabilire, ne affidi la direzione a frati dotati di esperienza della vita spirituale, fraterna e pastorale, di scienza, prudenza, discernimento degli spiriti e conoscenza delle anime.
4. I maestri, sia dei postulanti che dei novizi e dei professi, siano liberi da ogni impegno che possa ostacolare la cura e la guida degli aspiranti.
5. Se motivi particolari lo consigliano, al maestro si possono affiancare dei collaboratori, specialmente in ciò che riguarda la cura della vita spirituale e il foro interno.
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