COSTITUZIONE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI - Capitolo II°
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  Articolo IV° - L'INIZIAZIONE ALLA NOSTRA VITA
 

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1. Il tempo della formazione iniziale comincia il giorno in cui uno, ammesso dal ministro provinciale, entra nella fraternità, e si protrae fino alla professione perpetua. Esso si compie a norma del diritto universale e del nostro particolare. Dell'ingresso in fraternità sia redatto un documento.
2. Da quel giorno il candidato, per quanto riguarda la formazione, la vita e il lavoro, è considerato membro della fraternità in una forma graduale che sarà stabilita dal ministro provinciale con il consenso del definitorio.
3. La formazione iniziale, intesa come inserimento nella nostra fraternità, comprende il postulato, il noviziato e il postnoviziato.

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1. Il postulato è un periodo della formazione iniziale nel quale si fa la scelta della nostra vita. La durata e le modalità di questo primo periodo vengono determinate dal ministro provinciale con il consenso del definitorio. Durante questo periodo il postulante conosce la nostra vita, mentre la fraternità da parte sua conosce meglio il postulante e può discernere la sua vocazione.
2. La formazione dei postulanti tende soprattutto a completare la catechesi della fede; essa comprende l'introduzione alla liturgia, il metodo della preghiera, lo studio del francescanesimo e una prima esperienza di attività nell'apostolato. Inoltre, vengono accertate e sviluppate la maturità umana, anzitutto quella affettiva, e l'attitudine a discernere i segni dei tempi secondo il Vangelo.

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1. Il noviziato è un periodo di più intensa iniziazione e di più profonda esperienza della vita evangelica francescano-cappuccina nelle sue esigenze fondamentali; esso suppone una scelta libera e matura della vita religiosa.
2. La direzione dei novizi, sotto l'autorità dei superiori maggiori, è riservata soltanto al maestro, il quale deve essere un frate membro dell'Ordine, professo di voti perpetui.
3. La formazione del novizio ha come fondamento i valori della nostra vita consacrata, conosciuti e vissuti alla luce dell'esempio di Cristo, delle intuizioni evangeliche di san Francesco e delle genuine tradizioni dell'Ordine.
4. Il ritmo del noviziato risponda alle esigenze fondamentali della nostra vita religiosa, specialmente attraverso una particolare esperienza di fede, di preghiera contemplativa, di vita fraterna, di incontro con i poveri e di lavoro.
5. Perché il noviziato sia valido deve comprendere dodici mesi da vivere nella stessa comunità del noviziato. Il ministro provinciale con il consenso del definitorio ne stabilisce l'inizio e le modalità.
6. L'assenza dalla casa di noviziato per un periodo superiore a tre mesi, continui o interrotti, rende invalido il noviziato. Un'assenza superiore a quindici giorni va ricuperata. Per il resto si osservino con diligenza le norme del diritto universale riguardanti il noviziato.
7. Dell'inizio del noviziato, con il quale comincia la vita nell'Ordine, si rediga un documento.

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1. Il postnoviziato è un periodo in cui i frati, camminando verso una maggiore maturità, si preparano alla scelta definitiva della nostra vita evangelica da fare mediante la professione perpetua.
2. Dal momento che nella nostra vocazione la vita evangelica fraterna occupa il primo posto, anche durante il postnoviziato le deve essere data la priorità. Per questo si dia a tutti i frati la medesima formazione religiosa per la durata e nelle modalità stabilite dal ministro provinciale con il consenso del definitorio.
3. I frati, in armonia con la propria indole e grazia, si applichino ad uno studio più profondo della Sacra Scrittura, della teologia spirituale, della liturgia, della storia e spiritualità dell'Ordine, ed esercitino varie forme di apostolato e di lavoro anche domestico. Tale formazione poi venga fatta sempre tenendo conto della vita e della maturazione progressiva della persona.

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