COSTITUZIONE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI - Capitolo VIII°
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  IL GOVERNO DELL'ORDINE O FRATERNITA'
  Articolo I° - LA DIVISIONE DELL'ORDINE
 

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1. L'Ordine o Fraternità nostra, quanto al governo, si divide in province, viceprovince, custodie, delegazioni e case o fraternità locali; ognuna di queste strutture, singolarmente presa, è una vera fraternità.
2. La provincia è costituita da un gruppo di frati e di fraternità locali,che ha un suo ambito territoriale ed è governata dal ministro provinciale.
3. La viceprovincia è una parte dell'Ordine, costituita in un determinato territorio, affidata ad una provincia oppure direttamente dipendente dal ministro generale; è governata dal viceprovinciale in qualità di vicario del ministro provinciale o generale.
4. La custodia o missione è costituita da un gruppo di frati che dipendono da una provincia e svolgono l'attività missionaria in un determinato territorio. Sono governati dal superiore regolare in qualità di vicario del ministro provinciale.
5. La fraternità locale è costituita da un gruppo di almeno tre frati professi, che abitano in una casa legittimamente costituita ed è governata dal superiore locale o guardiano.
6. Il ministro generale col consenso del definitorio può stabilire che qualche fraternità locale o casa dipenda direttamente da lui e, se il caso lo richiede, abbia uno statuto proprio.
7. Ciò che in queste Costituzioni viene detto delle province vale anche per le viceprovince e custodie, eccetto che non appaia diversamente dalla natura della cosa o dal testo e contesto.

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1. Spetta al ministro generale con il consenso del definitorio, dopo aver consultato le Conferenze dei superiori maggiori della regione e i ministri e i definitorii provinciali interessati, decidere la costituzione, l'unione, la separazione, la variazione e la soppressione delle province, osservate la disposizioni del diritto.
2. Allo stesso modo, per circostanze particolari, il ministro generale, con il consenso del definitorio, può erigere province composte da più regioni. Queste province abbiano uno statuto speciale approvato dal ministro generale con il consenso del definitorio. Se nello statuto qualche volta risulterà difficile applicare le Costituzioni, il ministro generale con il suo definitorio può intervenire decidendo quale sia il modo migliore di agire.
3. Perché i frati possano formare una nuova provincia è necessario che, tenendo conto delle situazioni locali, si abbia un sufficiente numero di frati, che la nuova provincia sia utile alla testimonianza apostolica e alla vita dell'Ordine e che ci sia una certa unità geografica.
4. Il ministro generale con il consenso del definitorio nomina i superiori maggiori e i definitori delle nuove circoscrizioni, dopo aver consultato i frati di voti perpetui, e determina la composizione del primo Capitolo.

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1. Spetta al ministro provinciale, con il consenso del definitorio e previo il voto favorevole del Capitolo, erigere canonicamente le case, osservate le disposizioni del diritto. Nei casi urgenti, mancando il voto del Capitolo, si richiede pure il consenso del ministro generale e suo definitorio.
2. Spetta invece al ministro generale, con il consenso del definitorio, sopprimere le case sia su richiesta della parte interessata sia per altre cause, rispettando sempre le norme del diritto.

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1. Ogni frate, incorporato all'Ordine per la professione, viene aggregato alla provincia o viceprovincia o custodia per la quale il superiore maggiore lo ha ammesso alla professione.
2. Il giorno della professione temporanea determina anche l'anzianità nella fraternità.
3. Spetta al ministro generale, udito il definitorio, considerati il bene di tutto l'Ordine e le necessità delle province o dei singoli frati, ascoltati anche i ministri provinciali e i loro definitorii, mandare i frati da una provincia ad un'altra, sia temporaneamente sia, con il consenso del definitorio, aggregandoli ad essa definitivamente.
4. I superiori provinciali, in spirito di fraterna collaborazione, siano disponibili a venire incontro alle necessità sopra indicate, inviando i loro frati temporaneamente in altra provincia.
5. Ogni frate esercita i diritti di voto in una sola circoscrizione dell'Ordine, eccetto che, per ragioni di ufficio, non gli competano anche altrove. Coloro che vengono inviati in un'altra circoscrizione per motivi di servizio esercitano i diritti di voto in quella circoscrizione, non nella propria. Invece i frati che per altri motivi risiedono in un 'altra circoscrizione, esercitano i propri diritti solo nella propria circoscrizione.

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