COSTITUZIONE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI - Capitolo VIII°
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  IL GOVERNO DELL'ORDINE O FRATERNITA'
  Articolo II° - I SUPERIORI E GLI UFFICI IN GENERE
 

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1. Sotto la suprema autorità del Sommo Pontefice, nell'Ordine sono superiori con potestà ordinaria propria: il ministro generale in tutto l'Ordine, il ministro provinciale nella sua provincia e il superiore locale o guardiano nella sua fraternità.
2. Sono superiori con potestà ordinaria vicaria: il vicario generale, il vicario provinciale, il viceprovinciale, il superiore regolare e il vicario locale.
3. Tutti questi, eccetto il superiore locale e il suo vicario, sono superiori maggiori.
4. Ciò che in queste Costituzioni si dice dei ministri provinciali vale anche per i viceprovinciali e per i superiori regolari, eccetto che risulti il contrario dalla natura della cosa o dal testo e contesto.

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1. Gli uffici nell'Ordine si conferiscono o per elezione o per nomina.
2. Nel conferire gli uffici i frati procedano con retta intenzione, semplicemente e secondo le norme del diritto.
3. In vista del bene dell'Ordine, può esser fatta una consultazione previa sulle persone da eleggere; ma la consultazione è obbligatoria se si tratta di persone da nominare.
4. Se l'elezione ha bisogno di conferma, questa deve essere chiesta nel tempo utile di otto giorni.
5. I frati, come veri minori, non ambiscano le cariche; se però vi vengono chiamati dalla fiducia dei fratelli, non rifiutino ostinatamente il servizio di superiore o di altro ufficio.
6. Siccome noi siamo un Ordine di fratelli, secondo la volontà di san Francesco e la genuina tradizione cappuccina, tutti i frati di voti perpetui possono accedere a tutti gli uffici o incarichi, salvo quelli che derivano dall'ordine sacro. Ma l'ufficio di superiore può essere conferito validamente solo ai frati che hanno emesso la professione perpetua da almeno tre anni.
7. Quando si tratta di conferimento di uffici per elezione, nel nostro Ordine è ammessa la postulazione. L'accettazione della postulazione e la dispensa dall'impedimento competono all'autorità che ha la facoltà di conferma, cioè al ministro generale o al ministro provinciale; ma l'accettazione della postulazione del ministro generale compete all'autorità della Santa Sede.

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1. Gli uffici nell'Ordine si conferiscono o per elezione o per nomina.
2. Nel conferire gli uffici i frati procedano con retta intenzione, semplicemente e secondo le norme del diritto.
3. In vista del bene dell'Ordine, può esser fatta una consultazione previa sulle persone da eleggere; ma la consultazione è obbligatoria se si tratta di persone da nominare.
4. Se l'elezione ha bisogno di conferma, questa deve essere chiesta nel tempo utile di otto giorni.
5. I frati, come veri minori, non ambiscano le cariche; se però vi vengono chiamati dalla fiducia dei fratelli, non rifiutino ostinatamente il servizio di superiore o di altro ufficio.
6. Siccome noi siamo un Ordine di fratelli, secondo la volontà di san Francesco e la genuina tradizione cappuccina,tutti i frati di voti perpetui possono accedere a tutti gli uffici o incarichi, salvo quelli che derivano dall'ordine sacro. Ma l'ufficio di superiore può essere conferito validamente solo ai frati che hanno emesso la professione perpetua da almeno tre anni.
7. Quando si tratta di conferimento di uffici per elezione, nel nostro Ordine è ammessa la postulazione. L'accettazione della postulazione e la dispensa dall'impedimento competono all'autorità che ha la facoltà di conferma, cioè al ministro generale o al ministro provinciale; ma l'accettazione della postulazione del ministro generale compete all'autorità della Santa Sede.

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