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1. Il ministro generale e i suoi definitori risiedano a Roma.
2. Quando il ministro generale è assente da Roma, ne faccia le veci il vicario generale.
3. Sono però riservati al ministro generale la conferma dei ministri provinciali, la nomina dei visitatori generali e gli altri affari che lui stesso si sarà riservati.
4. Se il ministro generale è impedito di esercitare il suo ufficio, il vicario generale lo sostituisca in tutto nel governo dell'Ordine. A tempo opportuno egli farà una relazione degli atti principali al ministro generale.
5. Se anche il vicario generale fosse impedito, faccia le veci del ministro generale il definitore che segue nell'ordine di elezione.
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1. Restando vacante l'ufficio di ministro generale, gli succede il vicario generale. Quanto prima egli informi dell'ufficio vacante la Sede Apostolica.
2. Se resta vacante l'ufficio di vicario generale oltre un anno prima del Capitolo, il ministro generale e suo definitorio eleggano un altro definitore che prende il posto dell'ultimo definitore; poi tra i definitori si elegga a scrutinio segreto un altro vicario generale.
3. Se resta vacante l'ufficio di definitore generale oltre un anno prima del Capitolo, il ministro generale e il suo definitorio, consultati i superiori maggiori del gruppo al quale apparteneva quel definitore, ne eleggano un altro, che prende il posto dell'ultimo definitore.
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1. Il ministro generale e il suo definitorio nelle varie attività sono aiutati da: il segretario generale, il procuratore generale, al quale spetta di trattare gli affari dell'Ordine presso la Santa Sede , il postulatore generale che ha l'incarico di trattare presso la Santa Sede le cause di canonizzazione dei servi di Dio, l'assistente generale dell'Ordine Francescano Secolare, il segretario generale per l'animazione missionaria e gli altri incaricati in numero sufficiente per le varie attività.
2. Tutti questi frati vengono scelti dalle varie regioni e sono nominati dal ministro generale con il consenso del suo definitorio.
3. Gli incarichi e gli uffici della curia generale vengano assegnati e siano svolti seguendo le norme dello statuto particolare approvato dal Capitolo generale.
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1. Il Consiglio plenario dell'Ordine ha lo scopo di esprimere il rapporto vitale fra l'intera fraternità e il suo governo centrale, di promuovere la coscienza di tutti i frati alla corresponsabilità e alla collaborazione, di favorire l'unità e la comunione dell'Ordine nella pluriformità.
2. Sono membri del Consiglio plenario: il ministro generale, i definitori generali e i delegati delle Conferenze dei superiori maggiori, con una certa proporzionalità stabilita dal ministro generale con il consenso del definitorio.
3. I delegati non devono necessariamente essere scelti fra i membri delle Conferenze dei superiori maggiori.
4. Le modalità della scelta vengono stabilite da ciascuna Conferenza.
5. È competenza del Consiglio plenario: favorire la comunicazione tra il definitorio generale e le Conferenze e fra le Conferenze stesse; costituire un centro di riflessione ed esaminare i problemi di maggiore importanza per proporne la soluzione all'Ordine; offrire un aiuto con una collaborazione costruttiva al ministro generale e ai definitori per attuare un rinnovamento adeguato dell'Ordine; aver cura dell'incremento dell'Ordine e della formazione dei frati.
6. Il Consiglio plenario ha voto consultivo. Ma affinché il valore delle riflessioni come norma direttiva per tutto l'Ordine non vada perduto, è conveniente che il ministro generale, a suo giudizio e con il consenso del definitorio, confermi con la propria autorità gli atti del Consiglio plenario e li proponga all'Ordine.
7. Il ministro generale con il consenso del definitorio convochi il Consiglio plenario ordinariamente una o due volte nel sessennio.
8. Il Consiglio plenario dell'Ordine ha uno statuto proprio, preparato dal Consiglio stesso e approvato dal ministro generale e suo definitorio.
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