COSTITUZIONE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI - Capitolo VIII°
   Capitolo I°    Capitolo II°   Capitolo III°   Capitolo IV°   Capitolo V°
    Capitolo V I°    CapitoloVIII°   Capitolo VIII°   Capitolo IX°   Capitolo X °
    Capitolo X I°    Capitolo XII°   Capitolo XIII°   ORDINAZIONI
   
  IL GOVERNO DELL'ORDINE O FRATERNITA'
  Articolo III° - IL GOVERNO GENERALE DELL'ORDINE
 

117
1. Il Capitolo generale, che è eminente segno dell'unità e della solidarietà di tutta la Fraternità riunita nei suoi rappresentanti, gode della suprema autorità nell'Ordine.
2. Il Capitolo ordinario, che viene indetto e convocato dal ministro generale, si celebri ogni sei anni verso la solennità di Pentecoste, a meno che allo stesso ministro, con il consenso del definitorio, non sembri opportuno un altro periodo dell'anno.
3. Oltre al Capitolo ordinario, per esigenze particolari, il ministro generale, con il consenso del definitorio, può convocare un Capitolo straordinario per trattare problemi di grande importanza per la vita e l'attività dell'Ordine.
4. Nel Capitolo generale sia ordinario che straordinario hanno voce attiva: il ministro generale, i definitori generali, l'ex-ministro generale nel sessennio immediatamente seguente, i ministri provinciali, i viceprovinciali, il segretario generale, il procuratore generale, i delegati sia delle province che delle custodie e altri frati di professione perpetua secondo le norme delle Ordinazioni dei Capitoli generali.
5. Se il ministro provinciale è impedito per una causa grave, conosciuta dal ministro generale, o il suo ufficio è vacante, al Capitolo vada il vicario provinciale.

(*)Il Capitolo generale 2000 ha deciso di trasferire il n.117 alle Ordinazioni dei Capitoli generali, apportandovi alcune modifiche (cfr. Ordinazioni, n.8/7).

118
1. Nel Capitolo generale ordinario, secondo quanto è prescritto dal “Regolamento per la celebrazione del Capitolo generale ”, si elegga per primo il ministro generale, che assume l'autorità su tutto l'Ordine e su tutti i frati.
2. Il ministro generale uscente può essere eletto solo per il sessennio immediatamente successivo.
3. Successivamente si eleggano, a norma dello stesso “Regolamento per la celebrazione del Capitolo generale ”, i definitori generali secondo il numero fissato dalle Ordinazioni dei Capitoli generali; di questi al massimo la metà possono essere fra gli eletti nel Capitolo precedente.
4. Nell'elezione dei definitori generali il ministro generale uscente ha soltanto la voce attiva.
5. Fra questi definitori si elegga il vicario generale, il quale, in forza dell'elezione, diviene primo definitore.
6. A norma delle Costituzioni e secondo lo statuto della Curia generale approvato dal Capitolo generale, il compito dei definitori è di aiutare il ministro generale nel governo di tutto l'Ordine.

119
1. Nel Capitolo vengano trattati i problemi che riguardano la conservazione o il rinnovamento della nostra forma di vita come pure lo sviluppo dell'attività apostolica.
2. Con mezzi adeguati, tutti i frati siano consultati sugli argomenti da proporsi al Capitolo e le loro proposte vengano inviate al ministro generale.
3. Tutti i capitolari siano tempestivamente informati sull'elenco dei temi preparato dal ministro generale con il consenso del definitorio. Ma è lo stesso Capitolo che deve decidere gli argomenti da trattare.

  indietro segue