COSTITUZIONE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI - Capitolo VIII°
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  IL GOVERNO DELL'ORDINE O FRATERNITA'
  Articolo IV° - IL GOVERNO DELLE PROVINCE
 

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1. Per gravi motivi il ministro generale, con il consenso del definitorio, può nominare il ministro provinciale e i definitori, dopo aver ottenuto per iscritto il voto consultivo di tutti i frati di voti perpetui della provincia. Questo però non può esser fatto per due trienni consecutivi.
2. Fatta questa nomina, si celebri il Capitolo al momento opportuno per trattare i problemi.

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1. È compito del vicario provinciale aiutare il ministro provinciale nelle attività che gli vengono affidate e, se assente o impedito il ministro provinciale, affari della provincia, eccetto quelli che il ministro provinciale si è riservato.
2. Vacante l'ufficio di ministro provinciale, il vicario provinciale è tenuto a ricorrere immediatamente al ministro generale e a governare la provincia fin quando non riceverà disposizioni.
3. Se l'ufficio di ministro provinciale si rende vacante oltre diciotto mesi prima del Capitolo provinciale, il ministro generale con il consenso del definitorio, avuto prima il voto consultivo di tutti i frati di voti perpetui della provincia, nomini il nuovo ministro, che porti a termine il triennio iniziato; finito questo, si celebri il Capitolo.
4. Se il vicario provinciale è impedito, ne assume l'ufficio il definitore che lo segue nell'ordine.
5. Se si rende vacante l'ufficio di definitore provinciale oltre un anno prima del Capitolo provinciale, il ministro generale con il consenso del definitorio, dopo aver consultato il ministro provinciale e il suo definitorio, nomini un altro definitore, che prenda il posto dell'ultimo definitore. Se poi si rende vacante l'ufficio di vicario provinciale, il ministro provinciale con il definitorio eleggano a scrutinio segreto un altro vicario provinciale dall'interno del definitorio. Di questo si informi il ministro generale.

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1. Il ministro provinciale con il consenso del definitorio nomini, tra i frati di voti perpetui, il segretario provinciale, altri incaricati di uffici necessari nella curia provinciale e, se ce ne sarà bisogno, anche altri responsabili per settori particolari.
2. Il segretario provinciale dipende soltanto dal ministro provinciale; al Capitolo provinciale spetta decidere se gli altri incaricati debbano dipendere solo dal ministro provinciale.
3. Si raccomanda che nelle singole province il ministro provinciale con il consenso del definitorio nomini delle commissioni speciali per trattare particolari problemi.

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1. Le Conferenze, che sono formate dai ministri provinciali, viceprovinciali e superiori regolari di una regione o di un territorio, sono costituite dal ministro generale con il consenso del definitorio. Esse hanno lo scopo di promuovere la collaborazione sia delle province, viceprovince e custodie fra loro sia con le Conferenze episcopali o con le Unioni dei superiori o delle superiore maggiori, per trattare questioni attuali e per garantire, per quanto è possibile, l'uniformità di governo.
2. Le Conferenze abbiano un loro statuto approvato dal ministro generale con il consenso del definitorio e si riuniscano almeno una volta all'anno.
3. Ad esse spetta adempiere i compiti loro affidati dalle Costituzioni, dal loro statuto particolare o dal ministro generale; provvedere al bene dell'Ordine nel proprio territorio e stabilire norme speciali per le loro zone. Tali norme, per essere valide, devono essere approvate dai rispettivi Consigli e dal ministro generale con il suo definitorio.
4. Affinché nei singoli continenti sia favorita la solidarietà tra i frati del nostro Ordine che vi si trovano, i superiori maggiori procurino che i frati attuino, con unità di forze, adeguate forme di testimonianza francescana, valide anche fuori della loro nazione o area politica, per il rinnovamento della vita cristiana e la promozione della pace, della giustizia e della concordia.

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