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1. Uno degli
scopi principali delle viceprovince è la “implantatio
Ordinis ” nella Chiesa particolare per dare testimonianza
evangelica del carisma francescano.
2.
Perciò le viceprovince si devono prendere assidua cura
delle vocazioni fra gli abitanti del luogo. Per raggiungere
questo scopo, sviluppino uno stile di vita e un’attività
pastorale rettamente adattate alle varie esigenze della regione.
3.
La provincia, secondo le sue possibilità, invii nella
viceprovincia ad essa affidata tanti religiosi quanti sono
richiesti dalle necessità della stessa viceprovincia.
4.
Nello scegliere i religiosi da inviare o da richiamare, i
superiori, consultato il viceprovinciale e il suo Consiglio,
tengano in considerazione le particolari attitudini dei frati
in relazione alle condizioni dei luoghi, alla formazione dei
giovani e all’apostolato da esercitare nella viceprovincia.
5. Il
viceprovinciale, d’accordo con il Consiglio e tenuto
conto delle necessità e con il consenso del ministro
provinciale o generale può stipulare opportune convenzioni
con altre province o Conferenze dei superiori maggiori. Queste
convenzioni dovranno essere confermate dal ministro provinciale
o generale.
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1.
A ciascuna viceprovincia è preposto un viceprovinciale
con due consiglieri.
2.
Spetta al ministro generale con il consenso del definitorio
e dopo aver consultato il ministro provinciale, aumentare
il numero dei consiglieri.
3.
Il viceprovinciale e i consiglieri vengono eletti per la durata
di tre anni; trascorsi questi, possono essere eletti ancora;
ma il viceprovinciale può essere rieletto immediatamente
soltanto per un altro triennio.
4.
Il Capitolo viceprovinciale stabilisca se il viceprovinciale
uscente ha voce passiva nell’elezione dei consiglieri.
5.
Il viceprovinciale e i consiglieri siano eletti da tutti i
frati di voti perpetui, secondo le modalità stabilite
dal Capitolo viceprovinciale e dopo aver ottenuto il consenso
del ministro provinciale o generale. In casi particolari,
per giusta ragione, il ministro generale, con il consenso
del definitorio, può autorizzare l’elezione dei
superiori e dei consiglieri attraverso il Capitolo con delegati.
6.
Se invece l’elezione viene fatta dal Capitolo a suffragio
diretto, il viceprovinciale, con il consenso del ministro
provinciale o generale, convoca egli stesso il Capitolo, nel
quale hanno voce attiva i frati presenti ed anche il ministro
provinciale o generale, se presiedono. Riguardo ai frati che
non possono partecipare al Capitolo, vale quanto è
stato detto per il Capitolo provinciale.
7.
Se la votazione è avvenuta fuori del Capitolo, si esegua
lo scrutinio nella stessa viceprovincia dal viceprovinciale,
dai suoi consiglieri e da due frati eletti dal Capitolo locale
dove si fa lo scrutinio, alla presenza del ministro provinciale
o generale oppure del rispettivo delegato. Poi si renda noto
il risultato delle elezioni.
8.
Il viceprovinciale eletto, fino a quando la sua elezione non
sarà confermata, esercita l’ufficio come delegato
del ministro provinciale o generale.
9.
Dal momento della conferma della sua elezione, il viceprovinciale
acquisisce la potestà giuridica ordinaria vicaria per
esercitare il suo ufficio. È opportuno che, all’atto
della conferma, il ministro provinciale o generale conferisca
al viceprovinciale le facoltà elencate dai numeri 19
e 36 delle Costituzioni.
10.
Successivamente il ministro provinciale informi il ministro
generale dell’elezione avvenuta.
11.
Con il permesso del ministro provinciale o generale il viceprovinciale
può convocare il Capitolo
per trattare i vari problemi. È opportuno che questo
Capitolo sia presieduto dal ministro provinciale o generale,
i quali vi hanno voce.
12.
Se il viceprovinciale è assente o impedito, ne fa le
veci il primo consigliere o, se anche questi è impedito,
il consigliere che segue nell’ordine dell’elezione.
13.
Se per qualunque motivo è vacante l’ufficio di
viceprovinciale o di consigliere, il fatto venga notificato
al ministro provinciale o generale, i quali procedano per
analogia con il numero 129.
14.
Lo statuto, preparato dal Capitolo viceprovinciale e approvato
dal ministro provinciale o generale, prenda in considerazione
altri aspetti del governo della viceprovincia. Il medesimo
statuto, fra l’altro, determini i vocali del Capitolo
per trattare i vari argomenti e i problemi che possono essere
trattati soltanto col permesso del ministro provinciale o
generale.
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1.
Il viceprovinciale convochi i suoi consiglieri almeno quattro
volte all’anno. Egli ha bisogno del loro consiglio o
del loro consenso tutte le volte che, a norma delle Costituzioni,
il ministro provinciale ha bisogno del consiglio o del consenso
del suo definitorio.
2. Tuttavia
proponga al ministro provinciale o generale le iniziative
nuove che comportano oneri di notevole entità per la
provincia o per la viceprovincia.
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