COSTITUZIONE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI - Capitolo VIII°
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  IL GOVERNO DELL'ORDINE O FRATERNITA'
  Articolo V° - IL GOVERNO DELLE VICEPROVINCE
 

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1. Uno degli scopi principali delle viceprovince è la “implantatio Ordinis ” nella Chiesa particolare per dare testimonianza evangelica del carisma francescano.
2. Perciò le viceprovince si devono prendere assidua cura delle vocazioni fra gli abitanti del luogo. Per raggiungere questo scopo, sviluppino uno stile di vita e un’attività pastorale rettamente adattate alle varie esigenze della regione.
3. La provincia, secondo le sue possibilità, invii nella viceprovincia ad essa affidata tanti religiosi quanti sono richiesti dalle necessità della stessa viceprovincia.
4. Nello scegliere i religiosi da inviare o da richiamare, i superiori, consultato il viceprovinciale e il suo Consiglio, tengano in considerazione le particolari attitudini dei frati in relazione alle condizioni dei luoghi, alla formazione dei giovani e all’apostolato da esercitare nella viceprovincia.
5. Il viceprovinciale, d’accordo con il Consiglio e tenuto conto delle necessità e con il consenso del ministro provinciale o generale può stipulare opportune convenzioni con altre province o Conferenze dei superiori maggiori. Queste convenzioni dovranno essere confermate dal ministro provinciale o generale.

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1. A ciascuna viceprovincia è preposto un viceprovinciale con due consiglieri.
2. Spetta al ministro generale con il consenso del definitorio e dopo aver consultato il ministro provinciale, aumentare il numero dei consiglieri.
3. Il viceprovinciale e i consiglieri vengono eletti per la durata di tre anni; trascorsi questi, possono essere eletti ancora; ma il viceprovinciale può essere rieletto immediatamente soltanto per un altro triennio.
4. Il Capitolo viceprovinciale stabilisca se il viceprovinciale uscente ha voce passiva nell’elezione dei consiglieri.
5. Il viceprovinciale e i consiglieri siano eletti da tutti i frati di voti perpetui, secondo le modalità stabilite dal Capitolo viceprovinciale e dopo aver ottenuto il consenso del ministro provinciale o generale. In casi particolari, per giusta ragione, il ministro generale, con il consenso del definitorio, può autorizzare l’elezione dei superiori e dei consiglieri attraverso il Capitolo con delegati.
6. Se invece l’elezione viene fatta dal Capitolo a suffragio diretto, il viceprovinciale, con il consenso del ministro provinciale o generale, convoca egli stesso il Capitolo, nel quale hanno voce attiva i frati presenti ed anche il ministro provinciale o generale, se presiedono. Riguardo ai frati che non possono partecipare al Capitolo, vale quanto è stato detto per il Capitolo provinciale.
7. Se la votazione è avvenuta fuori del Capitolo, si esegua lo scrutinio nella stessa viceprovincia dal viceprovinciale, dai suoi consiglieri e da due frati eletti dal Capitolo locale dove si fa lo scrutinio, alla presenza del ministro provinciale o generale oppure del rispettivo delegato. Poi si renda noto il risultato delle elezioni.
8. Il viceprovinciale eletto, fino a quando la sua elezione non sarà confermata, esercita l’ufficio come delegato del ministro provinciale o generale.
9. Dal momento della conferma della sua elezione, il viceprovinciale acquisisce la potestà giuridica ordinaria vicaria per esercitare il suo ufficio. È opportuno che, all’atto della conferma, il ministro provinciale o generale conferisca al viceprovinciale le facoltà elencate dai numeri 19 e 36 delle Costituzioni.
10. Successivamente il ministro provinciale informi il ministro generale dell’elezione avvenuta.
11. Con il permesso del ministro provinciale o generale il viceprovinciale può convocare il Capitolo
per trattare i vari problemi. È opportuno che questo Capitolo sia presieduto dal ministro provinciale o generale, i quali vi hanno voce.
12. Se il viceprovinciale è assente o impedito, ne fa le veci il primo consigliere o, se anche questi è impedito, il consigliere che segue nell’ordine dell’elezione.
13. Se per qualunque motivo è vacante l’ufficio di viceprovinciale o di consigliere, il fatto venga notificato al ministro provinciale o generale, i quali procedano per analogia con il numero 129.
14. Lo statuto, preparato dal Capitolo viceprovinciale e approvato dal ministro provinciale o generale, prenda in considerazione altri aspetti del governo della viceprovincia. Il medesimo statuto, fra l’altro, determini i vocali del Capitolo per trattare i vari argomenti e i problemi che possono essere trattati soltanto col permesso del ministro provinciale o generale.


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1. Il viceprovinciale convochi i suoi consiglieri almeno quattro volte all’anno. Egli ha bisogno del loro consiglio o del loro consenso tutte le volte che, a norma delle Costituzioni, il ministro provinciale ha bisogno del consiglio o del consenso del suo definitorio.
2. Tuttavia proponga al ministro provinciale o generale le iniziative nuove che comportano oneri di notevole entità per la provincia o per la viceprovincia.

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