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140
1.
Nel Capitolo provinciale o in seguito, a tempo opportuno,
il ministro provinciale con il consenso del definitorio e,
per quanto è possibile, ascoltati i frati, costituisca
le fraternità locali e nomini i superiori locali, secondo
il numero 115,3. Nel fare ciò tenga presente sia la
nostra forma di vita che deve essere salvaguardata sia la
comunione fraterna che deve essere incrementata sia le attività
particolari che si devono svolgere nelle singole case.
2. Allo
stesso modo, considerate le circostanze particolari, vengano
costituite le fraternità e i rispettivi superiori nelle
viceprovince e nelle custodie.
3. I
superiori locali vengono nominati dal ministro provinciale,
con il consenso del definitorio, per un triennio. Ma potranno
essere nominati per un secondo o, in caso di evidente necessità,
per un terzo triennio, e per giusti motivi anche nella stessa
casa.
4.
Coloro che sono stati superiori locali per sei
anni o, in caso di necessità, per nove anni continui,
saranno liberi da questo ufficio almeno per un anno.
141
1.
In ogni fraternità è nominato dal ministro provinciale,
con il consenso del definitorio, il vicario, che ha il compito
di assistere come consigliere il superiore nel governo della
comunità e, se questi è assente o impedito oppure
è vacante l’ufficio di superiore, di governare
la fraternità.
2. In
ogni casa con almeno sei frati, oltre il vicario, che di diritto
è il primo consigliere, tutti frati di voti perpetui
eleggano uno o due consiglieri; essi hanno il compito di aiutare
con il consiglio il superiore locale nelle cose spirituali
e materiali.
3.
Nei casi di maggiore importanza, secondo le Costituzioni e
gli statuti regionali o provinciali, i consiglieri hanno voce
deliberativa.
4. Quando
sono assenti o impediti il guardiano e il vicario, presiede
la fraternità quel frate che è stato designato
dalle norme stabilite dal Capitolo provinciale.
5.
Se l’ufficio di superiore locale resta vacante per oltre
sei mesi prima del Capitolo provinciale, il ministro provinciale,
con il consenso del definitorio, nomini un altro superiore;
se invece resta vacante per meno di sei mesi prima del Capitolo
provinciale, la fraternità venga governata dal vicario.
142
1.
Il Capitolo locale è composto da tutti i frati professi.
2. È
compito del Capitolo locale, sotto la guida del guardiano,
confermare lo spirito fraterno, promuovere la coscienza di
tutti i frati per il bene comune, aprire un dialogo sui vari
aspetti della vita fraterna, soprattutto quando si tratta
di favorire la preghiera, di osservare la povertà e
di promuovere fraternamente la formazione, per ricercare insieme
la volontà di Dio.
3.
Il Capitolo locale si celebri spesso durante l’anno;
i superiori maggiori lo promuovano efficacemente e qualche
volta lo animino di persona.
4.
I superiori, con i mezzi opportuni, non solo informino, ma
consultino anche i frati sugli argomenti da trattare in Capitolo.
5. Le
votazioni del Capitolo locale sono consultive, a meno che
non sia stabilito diversamente dal diritto universale o da
quello proprio.
6.
Spetta solo ai frati professi perpetui partecipare alle elezioni
e alle votazioni per l’ammissione dei
frati alla professione, a norma delle Costituzioni.
143
1.
Nella Curia generale e provinciale, nella sede del viceprovinciale
e del superiore regolare e in tutte le nostre case ci sia
l’archivio, nel quale si conservino ordinatamente e
sotto segreto tutti i documenti necessari. Tutti i fatti degni
di memoria siano annotati accuratamente da chi ne ha ricevuto
l’incarico.
2.
Ci sia anche l’inventario dei documenti conservati in
archivio. |