COSTITUZIONE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI - Capitolo VIII°
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  IL GOVERNO DELL'ORDINE O FRATERNITA'
  Articolo VII° - IL GOVERNO DELLA FRATERNITA' LOCALE
 

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1. Nel Capitolo provinciale o in seguito, a tempo opportuno, il ministro provinciale con il consenso del definitorio e, per quanto è possibile, ascoltati i frati, costituisca le fraternità locali e nomini i superiori locali, secondo il numero 115,3. Nel fare ciò tenga presente sia la nostra forma di vita che deve essere salvaguardata sia la comunione fraterna che deve essere incrementata sia le attività particolari che si devono svolgere nelle singole case.
2. Allo stesso modo, considerate le circostanze particolari, vengano costituite le fraternità e i rispettivi superiori nelle viceprovince e nelle custodie.
3. I superiori locali vengono nominati dal ministro provinciale, con il consenso del definitorio, per un triennio. Ma potranno essere nominati per un secondo o, in caso di evidente necessità, per un terzo triennio, e per giusti motivi anche nella stessa casa.
4. Coloro che sono stati superiori locali per sei
anni o, in caso di necessità, per nove anni continui, saranno liberi da questo ufficio almeno per un anno.

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1. In ogni fraternità è nominato dal ministro provinciale, con il consenso del definitorio, il vicario, che ha il compito di assistere come consigliere il superiore nel governo della comunità e, se questi è assente o impedito oppure è vacante l’ufficio di superiore, di governare la fraternità.
2. In ogni casa con almeno sei frati, oltre il vicario, che di diritto è il primo consigliere, tutti frati di voti perpetui eleggano uno o due consiglieri; essi hanno il compito di aiutare con il consiglio il superiore locale nelle cose spirituali e materiali.
3. Nei casi di maggiore importanza, secondo le Costituzioni e gli statuti regionali o provinciali, i consiglieri hanno voce deliberativa.
4. Quando sono assenti o impediti il guardiano e il vicario, presiede la fraternità quel frate che è stato designato dalle norme stabilite dal Capitolo provinciale.
5. Se l’ufficio di superiore locale resta vacante per oltre sei mesi prima del Capitolo provinciale, il ministro provinciale, con il consenso del definitorio, nomini un altro superiore; se invece resta vacante per meno di sei mesi prima del Capitolo provinciale, la fraternità venga governata dal vicario.

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1. Il Capitolo locale è composto da tutti i frati professi.
2. È compito del Capitolo locale, sotto la guida del guardiano, confermare lo spirito fraterno, promuovere la coscienza di tutti i frati per il bene comune, aprire un dialogo sui vari aspetti della vita fraterna, soprattutto quando si tratta di favorire la preghiera, di osservare la povertà e di promuovere fraternamente la formazione, per ricercare insieme la volontà di Dio.
3. Il Capitolo locale si celebri spesso durante l’anno; i superiori maggiori lo promuovano efficacemente e qualche volta lo animino di persona.
4. I superiori, con i mezzi opportuni, non solo informino, ma consultino anche i frati sugli argomenti da trattare in Capitolo.
5. Le votazioni del Capitolo locale sono consultive, a meno che non sia stabilito diversamente dal diritto universale o da quello proprio.
6. Spetta solo ai frati professi perpetui partecipare alle elezioni e alle votazioni per l’ammissione dei
frati alla professione, a norma delle Costituzioni.

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1. Nella Curia generale e provinciale, nella sede del viceprovinciale e del superiore regolare e in tutte le nostre case ci sia l’archivio, nel quale si conservino ordinatamente e sotto segreto tutti i documenti necessari. Tutti i fatti degni di memoria siano annotati accuratamente da chi ne ha ricevuto l’incarico.
2. Ci sia anche l’inventario dei documenti conservati in archivio.

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