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135
1.
A ciascuna custodia è preposto un superiore regolare
con due consiglieri.
2.
Il numero dei consiglieri può essere elevato a quattro
dal ministro provinciale con il consenso del definitorio e
dopo aver consultato gli interessati, se lo richieda la necessità
o il bene della custodia. Di questo venga poi informato il
ministro generale.
136
1.
Il superiore regolare e i consiglieri siano eletti per un
triennio dai frati di professione perpetua appartenenti alla
custodia, tenendo presente quanto è stabilito nel numero
113,5. In casi particolari e per giusto motivo, il ministro
generale con il consenso del definitorio, può permettere
che i superiori e i consiglieri siano eletti dal Capitolo
con delegati.
2.
Il superiore regolare può essere rieletto immediatamente
soltanto per un secondo triennio.
3.
Il Capitolo della custodia stabilisca se il superiore regolare
uscente ha voce passiva nell’elezione dei consiglieri.
4. Per l’elezione, sia che si faccia per mezzo del Capitolo
sia che si faccia in altro modo, è necessario il consenso
del ministro provinciale, il quale, se presiede il Capitolo,
ha voce attiva.
5.
Si considerano appartenenti alla custodia tutti i frati che
hanno ricevuto l’obbedienza dal ministro generale per
l’attività missionaria, anche se a tempo determinato,
e inoltre tutti i frati aggregati alla custodia con la professione,
anche quando essi, per motivi di formazione o per altra causa,
vivono altrove.
137
1.
L’elezione del superiore regolare e dei consiglieri
avviene nel Capitolo a suffragio diretto, nel quale hanno
voce attiva soltanto i frati presenti; oppure nel modo stabilito
dal superiore regolare con il consenso dei consiglieri, dopo
aver considerate attenta mente le condizioni della custodia
e intesi i desideri dei frati, nel rispetto del numero 136,1.
Quanto a coloro che sono impediti di partecipare al Capitolo,
vale ciò che si è detto per il Capitolo provinciale.
2.
Spetta al ministro provinciale confermare l’elezione;
nel caso che non sia presente, si promulgano le elezioni e
il superiore regolare eletto esercita il suo ufficio come
delegato del ministro provinciale fino a quando la sua elezione
non verrà confermata. Il ministro provinciale comunichi
al ministro generale l’elezione avvenuta.
3.
Dal momento della conferma, il superiore regolare acquisisce
la potestà giuridica ordinaria vicaria per esercitare
il suo ufficio. È opportuno che, all’atto della
conferma, il ministro provinciale gli conferisca le facoltà
elencate dai nn.19 e 36 delle Costituzioni.
4.
Per gravi motivi il ministro generale con il consenso del
suo definitorio, può nominare il superiore regolare
e i suoi consiglieri, dopo aver ascoltato il ministro provinciale
e il suo definitorio e ottenuto per scritto il voto consultivo
dei frati della custodia.
138
1.
Se il superiore regolare è assente o è impedito,
ne fa le veci il primo consigliere oppure, se anche questi
è impedito, il consigliere che segue nell’ordine
dell’elezione.
2.
Se è vacante per qualunque motivo l’ufficio di
superiore regolare o di consigliere della custodia, lo si
faccia presente al ministro provinciale, il quale proceda
per analogia con il numero 129, con le opportune differenze.
139
1.
Il superiore regolare convochi i suoi consiglieri almeno quattro
volte all’anno.
2.
Richieda il loro consenso o il consiglio in tutti i casi per
i quali il ministro provinciale necessita del consenso o del
consiglio del definitorio.
3.
È opportuno che la custodia abbia uno statuto approvato
dal ministro provinciale con il consenso del definitorio.
In esso siano determinati gli aspetti più importanti
del governo.
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