COSTITUZIONE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI - Capitolo VIII°
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  IL GOVERNO DELL'ORDINE O FRATERNITA'
  Articolo VI° - IL GOVERNO DELLE CUSTODIE
 

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1. A ciascuna custodia è preposto un superiore regolare con due consiglieri.
2. Il numero dei consiglieri può essere elevato a quattro dal ministro provinciale con il consenso del definitorio e dopo aver consultato gli interessati, se lo richieda la necessità o il bene della custodia. Di questo venga poi informato il ministro generale.

136
1. Il superiore regolare e i consiglieri siano eletti per un triennio dai frati di professione perpetua appartenenti alla custodia, tenendo presente quanto è stabilito nel numero 113,5. In casi particolari e per giusto motivo, il ministro generale con il consenso del definitorio, può permettere che i superiori e i consiglieri siano eletti dal Capitolo con delegati.
2. Il superiore regolare può essere rieletto immediatamente soltanto per un secondo triennio.
3. Il Capitolo della custodia stabilisca se il superiore regolare uscente ha voce passiva nell’elezione dei consiglieri.
4. Per l’elezione, sia che si faccia per mezzo del Capitolo sia che si faccia in altro modo, è necessario il consenso del ministro provinciale, il quale, se presiede il Capitolo, ha voce attiva.
5. Si considerano appartenenti alla custodia tutti i frati che hanno ricevuto l’obbedienza dal ministro generale per l’attività missionaria, anche se a tempo determinato, e inoltre tutti i frati aggregati alla custodia con la professione, anche quando essi, per motivi di formazione o per altra causa, vivono altrove.

137
1. L’elezione del superiore regolare e dei consiglieri avviene nel Capitolo a suffragio diretto, nel quale hanno voce attiva soltanto i frati presenti; oppure nel modo stabilito dal superiore regolare con il consenso dei consiglieri, dopo aver considerate attenta mente le condizioni della custodia e intesi i desideri dei frati, nel rispetto del numero 136,1. Quanto a coloro che sono impediti di partecipare al Capitolo, vale ciò che si è detto per il Capitolo provinciale.
2. Spetta al ministro provinciale confermare l’elezione; nel caso che non sia presente, si promulgano le elezioni e il superiore regolare eletto esercita il suo ufficio come delegato del ministro provinciale fino a quando la sua elezione non verrà confermata. Il ministro provinciale comunichi al ministro generale l’elezione avvenuta.
3. Dal momento della conferma, il superiore regolare acquisisce la potestà giuridica ordinaria vicaria per esercitare il suo ufficio. È opportuno che, all’atto della conferma, il ministro provinciale gli conferisca le facoltà elencate dai nn.19 e 36 delle Costituzioni.
4. Per gravi motivi il ministro generale con il consenso del suo definitorio, può nominare il superiore regolare e i suoi consiglieri, dopo aver ascoltato il ministro provinciale e il suo definitorio e ottenuto per scritto il voto consultivo dei frati della custodia.

138
1. Se il superiore regolare è assente o è impedito, ne fa le veci il primo consigliere oppure, se anche questi è impedito, il consigliere che segue nell’ordine dell’elezione.
2. Se è vacante per qualunque motivo l’ufficio di superiore regolare o di consigliere della custodia, lo si faccia presente al ministro provinciale, il quale proceda per analogia con il numero 129, con le opportune differenze.

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1. Il superiore regolare convochi i suoi consiglieri almeno quattro volte all’anno.
2. Richieda il loro consenso o il consiglio in tutti i casi per i quali il ministro provinciale necessita del consenso o del consiglio del definitorio.
3. È opportuno che la custodia abbia uno statuto approvato dal ministro provinciale con il consenso del definitorio. In esso siano determinati gli aspetti più importanti del governo.

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