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2/1 - Per andare incontro alla necessità di avere (specialmente) maestri dei novizi e direttori degli studi ben formati nello spirito francescano, viene creato l'Istituto Superiore di Spiritualità francescana con discipline ascetiche e storiche adeguate a tale formazione, in collaborazione con tutte le famiglie francescane .
2/2 - Il ministro provinciale con il consenso del definitorio stabilisce la modalità della prova per un religioso che da un altro Istituto religioso passa al nostro Ordine. Trascorso il triennio (cfr CIC can.684 §2), il tempo di tale prova non si protragga oltre un anno .
2/3 - D'ora in poi i giovani mantengano il nome di battesimo; gli altri frati scelgano, una volta per sempre, o il nome di battesimo o quello di religione. Per determinare la propria identità, nessuno usi più il luogo di nascita, ma il cognome .
2/4 - Sono ammessi nell'Ordine i diaconi permanenti in casi particolari, da approvarsi dal ministro generale con il consenso del definitorio, e osservati i prescritti del diritto sia universale che particolare. Il fatto di ricevere il diaconato permanente non dà al religioso alcun diritto di rimanere assegnato o di essere assegnato alla casa che è entro i confini della diocesi dove il ministero diaconale è stato riammesso. Anche il diacono permanente, come gli altri religiosi, può essere trasferito in un altro luogo. Stando al senso di questo decreto, si può richiedere alla Santa Sede il permesso per il diaconato .
2/5 - Le soluzioni circa il Collegio Internazionale sono di competenza del ministro generale con il consenso del definitorio
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