ORDINAZIONE DEI CAPITOLI GENERALI DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI
   Capitolo I°    Capitolo II°   Capitolo III°   Capitolo IV°   Capitolo V°
    Capitolo V I°    CapitoloVIII°   Capitolo VIII°   Capitolo IX°   Capitolo X °
    Capitolo X I°    Capitolo XII°   Capitolo XIII°   ORDINAZIONI
   
  CAPITOLO IV°
  LA NOSTRA VITA IN POVERTA'
  4/1 - Per modificare le disposizioni o per porre qualsiasi atto circa i beni temporali, è necessario il permesso dell'immediato Superiore maggiore .
4/2 - Nelle circoscrizioni dell'Ordine e in tutte le case ci deve essere il consiglio economico, di cui al can. 1280 del CIC .
4/3 - Spetta al Capitolo provinciale stabilire norme sull'uso dei beni delle fraternità soppresse, salvi la volontà dei fondatori o degli offerenti e i diritti legittimamente acquisiti. Se invece si tratta dei beni di una circoscrizione soppressa, è competente il ministro generale, il quale deve procedere collegialmente con il proprio definitorio, sentiti la Conferenza e i superiori maggiori interessati e i loro consiglieri .
  CAPITOLO VI °
  LA NOSTRA VITA IN FRATERNITA'
 

6/1 - Il ministro generale deve procedere collegialmente con il suo definitorio ogni volta che si tratta dell'aggregazione di un Istituto di vita consacrata.

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