ORDINAZIONE DEI CAPITOLI GENERALI DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI
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  CAPITOLO VIII°
  IL GOVERNO DELL'ORDINE O FRATERNITA'
 

8/12 - Lo Statuto della Curia generale, quanto agli articoli 1-18, è stato elaborato e approvato dal Capitolo generale. Per ciò che riguarda l'elaborazione dei rimanenti articoli il Capitolo generale ha dato al definitorio generale la necessaria autorizzazione .
8/13 - A meno che a giudizio del ministro provinciale con il consenso del definitorio in qualche caso particolare non sembri opportuna un'altra soluzione, sono privati di voce attiva e passiva quei frati che, prima della convocazione del Capitolo e della preparazione dell'elenco dei delegati, hanno inviato al superiore la richiesta scritta per la dispensa dai voti religiosi e da tutti gli obblighi provenienti dalla professione o dal sacro celibato e da tutti gli oneri connessi alla sacra ordinazione. Se poi tale richiesta è stata fatta a Capitolo già convocato, vengono esclusi dal Capitolo senza essere sostituiti .
8/14 - I frati capitolari perdono la voce attiva se, senza legittima dispensa, non sono presenti al Capitolo per tutto il tempo del Capitolo stesso, sia che esso venga celebrato con delegati o a suffragio diretto .
8/15 - Se la consultazione, che si fa secondo le Costituzioni n.125,2 per la celebrazione del Capitolo provinciale a suffragio diretto, è positiva, entra immediatamente in vigore. Si ordina di inserire il risultato della consultazione nel regolamento del Capitolo in modo che essa non debba farsi ogni triennio. Indire questa consultazione è di competenza del ministro provinciale con il consenso del definitorio; le risposte possono essere date per lettera o in altro modo .
8/16 - Le province che,a norma delle Costituzioni n. 125,2, celebrano il Capitolo provinciale a suffragio diretto e desiderano ritornare al Capitolo con delegati, lo possono fare per mezzo di una consultazione, la cui indizione spetta al ministro provinciale con il consenso del definitorio. La decisione ha valore giuridico se due terzi dei frati che votano danno voto affermativo in una consultazione alla quale devono partecipare almeno il settantacinque per cento (75%) dei frati di professione perpetua della provincia. Tale decisione deve essere inserita nel Regolamento per la celebrazione del Capitolo provinciale.
8/17
1. La delegazione è una struttura dell'Ordine di carattere transitorio, formata da un gruppo di frati e di fraternità locali e affidata ad una provincia. Suo fine è quello di assicurare la vita fraterna in un'area geografica dove ancora non ci sono gli elementi necessari per costituire una custodia e/o una viceprovincia o dove altre circoscrizioni dell'Ordine non sono possibili.
2. Per ciò che riguarda le delegazioni si osservino i criteri seguenti:
A. Spetta al ministro generale con il consenso del definitorio e osservate le norme del n.111,1 delle Costituzioni, erigere le delegazioni, mutarne la natura giuridica o deciderne la cessazione.
B. Ad ogni delegazione è preposto un frate responsabile, delegato dal ministro provinciale, e assistito da due consiglieri.
C. Il delegato insieme ai suoi consiglieri è nominato per un triennio dal ministro provinciale con il consenso del definitorio, sentito il parere dei frati di voti perpetui della delegazione.
D. Al delegato, nonostante non sia superiore maggiore, vengano conferite alcune facoltà o capacità giuridiche affinché venga reso più facile il governo pratico, pastorale e amministrativo e possa essere promossa una certa autonomia di funzionamento interno del gruppo, specialmente in vista dell'impiantazione dell'Ordine.
E. I frati della delegazione mantengono tutti i diritti e i doveri della rispettiva provincia.
F. Tutto ciò che non è previsto dalla presente Ordinazione viene regolato dallo statuto approvato dal ministro provinciale con il consenso del definitorio.

8/18 - Tenuto presente quanto stabilisce il can.629 circa la residenza dei superiori locali nelle proprie case e affinché siano veramente animatori della propria fraternità, essi non assumano impegni tali per cui siano assenti troppo e troppo a lungo dalla casa
8/19 - I superiori locali possono essere rimossi dall'ufficio dal ministro provinciale con il consenso del suo definitorio per giusta causa, cioè se lo richiede il bene comune della fraternità sia locale che provinciale o della Chiesa particolare

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