ORDINAZIONE DEI CAPITOLI GENERALI DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI
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  CAPITOLO VIII°
  IL GOVERNO DELL'ORDINE O FRATERNITA'
 

8/6 - Membri del Capitolo generale possono essere altri frati professi perpetui, ma non più di dieci. Nella loro scelta si deve tenere presente la particolare esigenza di una certa specializzazione e rappresentanza secondo le norme date dal ministro generale con il consenso del suo definitorio e dopo aver ascoltato i presidenti delle Conferenze .
8/7
1. Indetto il Capitolo generale, in ogni provincia con almeno cento frati professi, tutti i frati di voti perpetui eleggano un delegato al Capitolo generale e il suo sostituto.
2. La provincia elegga poi un altro delegato e il suo sostituto per ogni duecento frati professi oltre i duecento.
3. Questa elezione si faccia nel modo stabilito dal Capitolo provinciale. Ad ogni modo, l'esito di tale elezione sia pubblicato almeno tre mesi prima del Capitolo.
4. I frati di voti perpetui di una custodia che abbia almeno trenta frati professi eleggano un delegato al Capitolo generale. Se tuttavia una custodia ha meno di trenta frati professi, questi devono essere inclusi nel numero dei frati della provincia da cui dipende e i frati di voti perpetui partecipano all'elezione del delegato nella provincia .
8/8 - Se il ministro generale fosse eletto fuori del Capitolo, il Capitolo venga sospeso finché non arrivi in Capitolo il nuovo ministro generale .
8/9 - Il numero dei definitori generali sia di otto .
8/10 - I definitori generali, eletti fuori del Capitolo, diventano, ipso facto, membri del Capitolo .
8/11 - I definitori generali, durante il loro ufficio, non hanno voce passiva nell'elezione dei superiori maggiori .

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