COSTITUZIONE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI - Capitolo X°
   Capitolo I°    Capitolo II°   Capitolo III°   Capitolo IV°   Capitolo V°
    Capitolo VI°    CapitoloVIII°   Capitolo VIII°   Capitolo IX°   Capitolo X °
    Capitolo XI°    Capitolo XII°   Capitolo XIII°   ORDINAZIONI
   
  LA NOSTRA VITA IN OBBEDIENZA
  ARTICOLO I°- IL SERVIZIO PASTORALE DEI MINISTRI
 

161
1. La visita pastorale dei superiori maggiori, prescritta dalla Regola e dal diritto comune, giova molto all’animazione della nostra vita, al rinnovamento e all’unione dei frati.
2. Il ministro generale durante il periodo del suo ufficio visiti tutti i frati, personalmente o per mezzo di altri, prima di tutto per mezzo dei definitori generali.
3. Gli altri superiori maggiori facciano la visita a tutte le fraternità del loro territorio almeno due volte nel triennio.
4. Le viceprovince e le custodie, oltre alla visita del viceprovinciale o del superiore regolare, ogni tre anni vengano visitate dal ministro provinciale.
5. Inoltre il ministro generale, quando se ne offre l’occasione, visiti i frati delle diverse nazioni e qualche volta intervenga alle Conferenze dei superiori maggiori.
6. Anche gli altri superiori maggiori, attenti alle persone e alle opere, colgano volentieri l’occasione di incontrare i frati.

162
1. I visitatori abbiano un dialogo sincero con i frati sia singolarmente che riuniti comunitariamente su tutte le cose spirituali e temporali che servono a tutelare e a far crescere la vita dei frati; né trascurino la visita delle case.
2. Agiscano nella comprensione totale, adattandosi ai tempi e alle condizioni delle diverse regioni, in modo che i frati manifestino con libertà e sincerità il loro parere ed insieme cerchino ciò che porta al rinnovamento costante della nostra vita e allo sviluppo dell’attività.

163
1. Al termine della visita, il visitatore delegato ne invii la relazione completa al rispettivo superiore.
2. I superiori, sia maggiori che locali, nei limiti di tempo determinati dal visitatore, informino il proprio superiore immediato di quanto hanno messo in atto dopo la visita e come è stato eseguito quanto dalle Costituzioni è demandato ai Capitoli delle province o ai superiori.
3. I superiori maggiori una volta durante il triennio inviino al rispettivo superiore una relazione sullo stato della propria circoscrizione.

  indietro segue