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161
1. La
visita pastorale dei superiori maggiori, prescritta dalla
Regola e dal diritto comune, giova molto all’animazione
della nostra vita, al rinnovamento e all’unione dei
frati.
2.
Il ministro generale durante il periodo del suo ufficio visiti
tutti i frati, personalmente o per mezzo di altri, prima di
tutto per mezzo dei definitori generali.
3. Gli
altri superiori maggiori facciano la visita a tutte le fraternità
del loro territorio almeno due volte nel triennio.
4.
Le viceprovince e le custodie, oltre alla visita del viceprovinciale
o del superiore regolare, ogni tre anni vengano visitate dal
ministro provinciale.
5.
Inoltre il ministro generale, quando se ne offre l’occasione,
visiti i frati delle diverse nazioni e qualche volta intervenga
alle Conferenze dei superiori maggiori.
6.
Anche gli altri superiori maggiori, attenti alle persone e
alle opere, colgano volentieri l’occasione di incontrare
i frati.
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1. I visitatori abbiano un dialogo
sincero con i frati sia singolarmente che riuniti comunitariamente
su tutte le cose spirituali e temporali che servono a tutelare
e a far crescere la vita dei frati; né trascurino la
visita delle case.
2. Agiscano nella comprensione
totale, adattandosi ai tempi e alle condizioni delle diverse
regioni, in modo che i frati manifestino con libertà
e sincerità il loro parere ed insieme cerchino ciò
che porta al rinnovamento costante della nostra vita e allo
sviluppo dell’attività.
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1.
Al termine della visita, il visitatore delegato ne invii la
relazione completa al rispettivo superiore.
2.
I superiori, sia maggiori che locali, nei limiti di tempo
determinati dal visitatore, informino il proprio superiore
immediato di quanto hanno messo in atto dopo la visita e come
è stato eseguito quanto dalle Costituzioni è
demandato ai Capitoli delle province o ai superiori.
3. I
superiori maggiori una volta durante il triennio inviino al
rispettivo superiore una relazione sullo stato della propria
circoscrizione.
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