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1. Riflettiamo spesso quanto grande sia la grazia della professione religiosa.
2. Per mezzo di essa infatti, a nuovo e speciale titolo, abbracciamo, a gloria e a servizio di Dio, una vita che ci spinge alla perfezione della carità; e, consacrati al culto divino in modo stabile e più profondo, rappresentiamo Cristo unito da vincolo indissolubile alla Chiesa sua sposa.
3. In questa consacrazione, per ottenere un più abbondante frutto della grazia battesimale, ci obblighiamo a praticare i consigli evangelici secondo la Regola e le Costituzioni.
4. Intendiamo così liberarci dagli impedimenti che ci possono distogliere dalla carità perfetta, dalla libertà spirituale e dalla perfezione del culto divino.
5. Per mezzo della professione infine mentre godiamo di uno speciale dono di Dio nella vita della Chiesa, aiutiamo con la nostra testimonianza la sua missione di salvezza.
6. Esortiamo perciò i frati a prepararsi ad essa con grande diligenza con gli esercizi spirituali, con una intensa vita sacramentale, specialmente eucaristica, e con fervente preghiera. E ciò sia fatto più intensamente e in modo particolare prima della professione perpetua.
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1. Terminato il noviziato e verificata l'idoneità del novizio, viene emessa, per il tempo da determinarsi dal ministro provinciale in accordo con lo stesso novizio, la professione temporanea dei voti, da rinnovarsi spontaneamente fino alla professione perpetua. Se permane il dubbio sull'idoneità, il ministro provinciale può prorogare il tempo di prova, ma non oltre sei mesi. Se poi il novizio sarà giudicato non idoneo, venga dimesso.
2. Il tempo della prima professione non sia, di per sé, né più breve di tre anni né più lungo di sei; ma, se sembra opportuno, può essere prorogato, in modo tuttavia che il tempo in cui il frate è legato da voti temporanei non superi complessivamente i nove anni.
3. La professione perpetua, se il frate è giudicato idoneo e spontaneamente lo richieda, si emette nel tempo determinato dal ministro provinciale, udito lo stesso profitente, salvo sempre il triennio completo di professione temporanea e mai prima del ventunesimo anno di età già compiuto. Mediante la professione perpetua il candidato è definitivamente incorporato nella Fraternità con tutti i diritti e i doveri, a norma delle Costituzioni.
4. Compiuto il tempo della professione temporanea, il frate può andarsene; e, per giusti motivi, il competente superiore maggiore, udito il suo consiglio, può escluderlo dall'emettere la professione successiva.
5.Si osservino tutti gli altri prescritti del diritto universale riguardanti la professione, specialmente circa la disposizione dei beni prima della professione temporanea e perpetua.
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1. Durante il rito della prima professione si consegna l'abito religioso, benché prima siano stati indossati i vestiti del noviziato. Ricordiamo che le vesti che indossiamo devono essere segno tanto della consacrazione a Dio quanto della nostra minorità e fraternità.
2. Rivestiti di Cristo, mite ed umile, dobbiamo essere non dei falsi minori, ma veramente tali nel cuore, nelle parole e nelle opere.
3. I segni di umiltà che i frati presentano esternamente giovano poco alla salvezza delle anime, se i frati stessi non sono animati dallo spirito di umiltà.
4. Perciò, seguendo l'esempio di san Francesco, impegnamoci con tutte le forze ad essere buoni e non soltanto sembrarlo, ad essere coerenti nel parlare e nell'agire, fuori e dentro; e ritenendoci, secondo l'ammonizione della Regola, inferiori a tutti, siamo i primi ad onorare gli altri.
5. Il nostro abito, secondo la Regola e l'uso dell'Ordine, consiste nella tonaca di color castano con il cappuccio, del cingolo e dei sandali o, per giusto motivo, delle scarpe.
6. I frati portino l'abito dell'Ordine come segno della propria consacrazione e come testimonianza di povertà. Per la consuetudine di portare la barba, vale il principio di pluriformità.
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