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1. La fraternità locale, nei tempi stabiliti dal ministro provinciale con il consiglio del definitorio, dopo una previa informazione del maestro, dialoghi e rifletta in comune sulla idoneità dei candidati e sul proprio modo di comportarsi con loro.
2. Durante il noviziato e prima della professione perpetua i frati di voti perpetui, che per quattro mesi hanno dimorato in tale comunità, esprimano il loro giudizio anche con voto consultivo, nel modo determinato dal ministro provinciale.
3. Non si tralasci di sentire il parere dei frati di voti temporanei, pur se essi non possano prendere parte alla votazione.
4. Di ciascuna di queste riunioni e dell'esito delle votazioni, se queste ultime hanno avuto luogo, sia mandata relazione al ministro provinciale.
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1. Sia redatto inoltre il documento della professione emessa, sia temporanea che perpetua ,con l'indicazione dell'età e delle altre circostanze necessarie, firmato dallo stesso professo, da chi ne ha ricevuto la professione e da due testimoni.
2. Questo documento poi, insieme agli altri prescritti dalla Chiesa, sia conservato diligentemente nel l'archivio provinciale; venga annotato anche dal ministro provinciale nel registro delle professioni, da conservarsi in archivio.
3. Trattandosi di professione perpetua, il ministro provinciale ne informi il parroco del luogo dove il professo è stato battezzato.
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1. Il ministro provinciale e, per mandato speciale, anche gli altri dei quali si è detto al numero 19, hanno la facoltà di dimettere il postulante o il novizio ritenuto non idoneo alla nostra vita.
2. Per un grave motivo che non ammetta dilazione, ha la stessa facoltà sia il maestro dei novizi sia quello dei postulanti, con il consenso però del Consiglio della fraternità. Di ciò deve essere subito informato il ministro provinciale.
3. Il ministro generale con il consenso del definitorio può concedere ad un frate di voti temporanei, se questi lo chieda per gravi motivi, l'indulto di uscire dall'Ordine; ciò comporta, per diritto stesso, la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi derivanti dalla professione.
4. In tutto ciò che riguarda il passaggio ad un altro istituto di vita consacrata o ad una associazione di vita apostolica, l'uscita dall'Ordine e la dimissione del frate dopo la professione sia temporanea che perpetua, si osservino i prescritti del diritto universale della Chiesa.
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