COSTITUZIONE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI - Capitolo VI °
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  LA NOSTRA VITA IN FRATERNITA'
 

ARTICOLO I° - L'IMPEGNO ALLA VITA FRATERNA

 

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1. I frati infermi si ricordino della nostra condizione di frati minori.
2. Lascino la cura di se stessi al medico e a coloro che li assistono, per non violare la santa povertà con danno della propria anima, ma di tutto ringrazino il Signore.
3. Ricordino che essi, mediante le tribolazioni della malattia e dell'infermità liberamente accettate, sono invitati,secondo la loro vocazione, ad una più completa conformità con Cristo sofferente, e procurino di sperimentare, con pio sentimento, in se stessi una piccola parte dei suoi dolori. Imitino Francesco, che lodava il Signore per coloro che sostengono in pace le infermità e le tribolazioni, secondo la sua santissima volontà. Ricordino anche che essi, completando nella loro carne ciò che manca alla passione di Cristo redentore, possono contribuire alla salvezza del popolo di Dio, all'evangelizzazione di tutto il mondo e a rafforzare la vita fraterna.

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1. I superiori promuovano costantemente la vita comune.
2. Nel costituire le fraternità, nelle case nostre come nelle abitazioni in affitto, tengano presenti l'indole personale dei frati e le necessità della vita e dell'apostolato, promuovendo così il lavoro in comune.
3. Pur essendo favorevoli a che le nostre case o abitazioni siano accessibili, tuttavia l'ingresso degli estranei sia regolato con prudenza e discrezione in modo da conservare l'atmosfera propizia all'intimità, alla preghiera e allo studio.
4. Per salvaguardare la vita religiosa, nelle nostre case si osservi la clausura o un ambito riservato solo ai frati.
5. Dove poi per circostanze particolari non si può osservare la clausura, il superiore maggiore con il consenso del Consiglio provvederà con norme adatte alle situazioni locali.
6. Spetta al superiore maggiore definire accuratamente o, per legittimi motivi, mutare i limiti della clausura e sospenderla provvisoriamente.
7. In casi urgenti e ad modum actus il superiore locale può dispensare da essa.
8. Per favorire la quiete richiesta per la preghiera e lo studio, coloro che vengono alle nostre case ordinariamente siano ricevuti nei parlatori; e questi siano disposti secondo le regole della semplicità, della prudenza e dell'ospitalità.

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1. Tuttavia le nostre fraternità non limitino la loro carità solo tra le pareti domestiche, ma si aprano piuttosto con sollecitudine evangelica alle necessità della gente, secondo la finalità particolare di ciascuna casa.
2. Possono essere ammessi nella fraternità i laici che desiderano partecipare più strettamente alla nostra vita sia nella preghiera che nella convivenza fraterna e nell'apostolato.
3. Se si tratta di una partecipazione temporanea si abbia il consenso del Capitolo locale; se invece si tratta di una partecipazione protratta nel tempo, è richiesto anche il consenso del superiore maggiore.
4. Il superiore maggiore, con il consenso del Consiglio, può ammettere tra noi dei laici in qualità di familiari oblati perpetui. Prima, però, è necessario stipulare una convenzione sui reciproci diritti e doveri.

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1. La fraternità stessa, attraverso la riflessione comunitaria sotto la guida del superiore, vigili sull'uso dei mezzi di comunicazione sociale, così che vengano allo stesso tempo protette la povertà, la vita di preghiera, la comunione fraterna e il lavoro, e tali mezzi servano al bene e all'attività di tutti.
2. Nel loro uso si abbia moderazione e maturità di giudizio nella scelta. Si eviti accuratamente tutto ciò che è in contrasto con la fede, con la morale e con la vita religiosa.
3. I frati, specialmente i superiori, provvedano a far conoscere, con mezzi adatti, ciò che di importante avviene nelle fraternità, nelle province e in tutto l'Ordine

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