| |
91
1. I frati prima di uscire di casa chiedano il permesso del superiore, secondo l'uso della provincia.
2. Per quanto riguarda i viaggi, ogni frate, prima di chiedere il permesso, esamini nella sua coscienza le motivazioni alla luce dello stato di povertà, della vita spirituale e fraterna ed anche della testimonianza che si deve dare alla gente.
3. I superiori usino prudenza nel concedere i permessi di fare viaggi. Spetta al ministro generale, con il consenso del definitorio, fissare le norme riguardanti i permessi di viaggio per tutto l'Ordine; al ministro provinciale, con il consenso del definitorio, per quanto riguarda la propria provincia.
4. Per un prolungato soggiorno fuori della casa della fraternità, si osservino le norme del diritto comune.
5. Nell'uso dei mezzi di trasporto i frati si ricordino del nostro stato di povertà e di umiltà.
6. Spetta al ministro provinciale, udito il definitorio, il giudizio sull'opportunità di avere delle auto per l'apostolato, l'ufficio e il servizio della fraternità, e sul modo di usarle.
92
1. Siano accolti con fraterna carità e con animo lieto tutti i frati che vengono da noi.
2. I frati che sono in viaggio, quando è possibile, si rechino volentieri nelle case dell'Ordine, almeno per passarvi la notte.
3. Mostrino spontaneamente al superiore le lettere obbedienziali e partecipino alla vita della fraternità conformandosi agli usi del luogo.
4. È conveniente inoltre, per quanto possibile, che preavvisino per tempo il superiore del loro arrivo.
5. I frati, che sono mandati in altre province per la formazione o per altre ragioni, siano accolti dai superiori e dalle fraternità locali come loro membri e si inseriscano in tutto nella fraternità, tenute presenti le norme del n.113,5 delle Costituzioni.
6. Se i frati, per motivo di studio, dimorano piuttosto a lungo in una casa di altra provincia, i rispettivi superiori maggiori si accordino fraternamente sul contributo per le spese.
93
1. I frati che in particolari circostanze, con la benedizione dell'obbedienza, devono vivere fuori della casa, essendo membri della fraternità alla quale sono stati assegnati, ne godano i benefici come gli altri.
2. Si sentano sempre uniti alla fraternità e, a loro volta, non tralascino di contribuire all'incremento spirituale e al sostentamento economico dell'Ordine.
3. Come veri fratelli in san Francesco, frequentino le nostre case e amino intrattenervisi per qualche tempo, specialmente per il ritiro spirituale.
4. E vi siano ricevuti con carità e si offrano loro gli aiuti necessari materiali e spirituali.
5. I superiori provinciali e locali ne abbiano sollecita cura e li visitino il più spesso possibile e li confortino.
6. Si raccomanda pure, specialmente ai superiori maggiori, di salvaguardare l'equità e la carità evangelica verso i frati che abbandonano la vita religiosa.
|