ORDINAZIONE DEI CAPITOLI GENERALI DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI
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  CAPITOLO VIII°
  IL GOVERNO DELL'ORDINE O FRATERNITA'
 

8/1 - Il Capitolo generale fraternamente invita tutte le circoscrizioni dell'Ordine a fare una sincera riflessione sulla propria identità, forza spirituale e vitalità. E se da tale riflessione risultasse la necessità o una grande utilità di cercare una nuova forma giuridica, per esempio l'unione o la cooperazione con un'altra provincia o viceprovincia o missione, il Capitolo prega vivamente i frati a pensare al futuro, dimenticando ciò che è stato finora .
8/2 -
1. Quando si tratta di venire incontro alle necessità di qualche circoscrizione temporaneamente, cioè non oltre un triennio, i superiori maggiori hanno la facoltà di mandarvi i propri frati senza dover ricorrere al ministro generale. Tale limitazione di tempo non ha valore per il servizio prestato in una circoscrizione che dipende dalla propria. Per gli altri servizi che si prevede si protrarranno oltre un triennio o che si desidera continuare dopo che è trascorso il triennio, si devono chiedere le lettere obbedienziali al ministro generale .
2. Il diritto di voto, di cui si parla al n.113,5 delle Costituzioni, non si esercita più nella propria circoscrizione, ma nella circoscrizione per la quale si presta servizio; ciò comunque partendo dalla fine del primo anno di servizio .
8/3 - I superiori maggiori, in casi eccezionali, non sono tenuti a convocare il proprio Consiglio, se si tratta soltanto di sentirne il parere. Possono invece chiederlo fuori di riunione, o per telefono o in altro modo adatto. Negli atti del Consiglio deve risultare il parere richiesto e la decisione presa dal Superiore. Allo stesso modo si può agire quando si tratta di ascoltare un gruppo di persone .
8/4 - La postulazione ha valore soltanto se il candidato nel primo scrutino ottiene i due terzi dei voti dei vocali presenti. In caso contrario, escluse nuove postulazioni, si cominciano di nuovo le votazioni in modo normale dal primo scrutinio .
8/5 - Per evitare la confusione nella numerazione dei Capitoli generali, si è stabilito che, dopo la promulgazione delle Costituzioni “ad experimentum”, la numerazione si faccia senza distinzione tra Capitoli ordinari e straordinari, così che questo Capitolo dell'anno 1976 sia il LXXVIII Capitolo generale.

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